L’atto impositivo notificato al rappresentante legale di un’associazione sportiva dilettantistica deve espressamente contenere gli specifici fondamenti costitutivi che la norma pone alla base della responsabilità solidale.
In mancanza l’atto è nullo causa un evidente difetto di motivazione. Non è infatti sufficiente il mero collegamento agli illeciti ritenuti dai controllori ascrivibili all’ente oggetto di controllato.
Tale pronuncia è stata emessa dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 18336 del 04.07.2024) in ordine alla responsabilità solidale e personale del legale rappresentante di un’ASD.