L’angolo del Trust, a cura del Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone
Prima di rispondere al quesito è necessario fare il “focus” sulle ultime news su tale argomento.
Infatti è stato posto un giro di vite su start up e pmi innovative. Entro il secondo anno dall’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese tali imprese dovranno avere un capitale sociale pari ad almeno 20.000 euro e impiegare almeno un dipendente, oppure decadranno dai benefici previsti per queste particolari categorie societarie.
Sono queste alcune delle nuove condizioni che start up e pmi innovative dovranno rispettare per continuare a godere delle agevolazioni fiscali e finanziarie e delle deroghe in materia di diritto societario, come stabilito dalle misure contenute nel testo bollinato del disegno di legge annuale sulla concorrenza. Per contro, il documento approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri, prevede un’assoluta novità e cioè un ampliamento della platea dei soggetti finanziatori (agevolati) di queste particolari società.
Si tratta degli incubatori certificati (strutture che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative), che potranno godere dal 2025 di un contributo sotto forma di credito d’imposta pari all’8% della somma investita nel capitale sociale dì una o più start up innovative.
Il legislatore ha inoltre voluto fare una precisazione di carattere dimensionale: la start up innovativa deve necessariamente essere un micro piccola o media impresa (Mpmi, come definita dalla Raccomandazione 2003/3611 Ce del 6 maggio 2003). Tale requisito definisce il perimetro di tali imprese, al pari delle pmi innovative, per evitare di agevolare gli eventuali casi in cui la maggioranza delle quote della società sia detenuta da grandi imprese.
La start up, per non decadere dai benefici, dovrà dunque disporre di un capitale sociale pari ad almeno 20.000 euro. L’obiettivo della modifica è quello di escludere le imprese in cui non sia avvenuta una nascita (reale) dell’impresa. La soglia di 20 mila euro è stata scelta prendendo spunto da uno dei requisiti richiesti ai cittadini extra-Ue per ottenere lo start up Visa in Italia, cioè la disponibilità di risorse finanziarie, dedicate alla start up innovativa, accertate o certificate, non inferiori a 50.000 euro.
Il valore del capitale minimo introdotto dal ddl è quindi inferiore alla metà di tale soglia.
A decorrere dal periodo d’imposta 2025 agli incubatori certificati di cui all’art. 25, comma 5, del d.l. 179/2012, n. 179 verrà concesso, nel limite di spesa complessivo di 1.800.000, un contributo sotto forma di credito d’imposta pari all’8% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr)o di altre società che investano prevalentemente in start up innovative.
L’investimento massimo sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo dì euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. L’eventuale cessione anche parziale dell’investimento prima del decorso ditale termine, comporta la decadenza dal benefìcio ed il recupero dello stesso maggiorato degli interessi legali.
Come ben si può comprendere gli investimenti e la implementazione di studi e ricerche non possono avere limiti ed “imbrigliature” tali da rendere difficoltosa la gestione stessa della start up.
Secondo la prassi dell’Agenzia delle entrate, l’investimento in start-up innovativa eseguito dagli investitori per il tramite di un trust trasparente con il compito di seguirne la gestione unitaria non potrebbe beneficiare dell’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dal D.L. n. 179/2012 direttamente in capo alle persone fisiche a monte. Seguendo questa linea interpretativa, l’Amministrazione finanziaria finisce nei fatti per accordare un trattamento diverso all’investimento eseguito tramite trust e a quello realizzato tramite società fiduciaria, rispetto al quale era già intervenuta in senso favorevole al riconoscimento del beneficio diretto in capo alle persone dei fiducianti. Tale soluzione lascia insoddisfatti sotto numerosi profili e si colloca in una direzione contraria rispetto alla prospettiva di un più diffuso utilizzo dello strumento del trust a valle della circolare n. 34/E/2022.
Il diverso trattamento che, in ultima analisi, viene riservato all’investitore tramite trust rispetto a quello che agisca attraverso altri veicoli trasparenti, in primis quello delle società fiduciarie, lascia insoddisfatti in considerazione della sostanziale sovrapponibilità delle situazioni per effetto della diretta riconduzione dell’investimento alla posizione della persona fisica. Nonostante l’Agenzia delle entrate riconosca il diritto alle agevolazioni in capo al trust, quale soggetto passivo di imposta anche alla luce degli ultimi chiarimenti diffusi con la circolare n. 34/E/2022, non sarebbero allo stato chiare le ragioni per cui viene negata la prevalenza alla natura trasparente del trust; cosı` finendo con ignorare i numerosi scopi dietro alla scelta di avvalersi dell’intermediazione del trust.
l’Agenzia delle entrate si è pronunciata per il caso di sottoscrizione di quote di start-up innovative effettuate con l’interposizione di una società fiduciaria, escludendo cause ostative alla applicazione dell’agevolazione in capo al fiduciante, in quanto gli investimenti sarebbero direttamente riconducibili al soggetto fiduciante persona fisica. La società fiduciaria risulta fiscalmente trasparente nei rapporti intercorrenti tra il socio fiduciante e l’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che i redditi derivanti dalla partecipazione, nonché eventuali misure agevolative, sono direttamente riferibili ai soci effettivi. L’intestazione fiduciaria di azioni o quote non modifica infatti l’effettivo proprietario dei beni, identificabile sempre e comunque nel fiduciante; attraverso il c.d. rapporto fiduciario, la società dispone dei beni affidatigli nell’interesse del socio fiduciante, nei limiti dell’accordo-mandato con questi concluso. Nel rendere tali chiarimenti, l’Amministrazione finanziaria ha richiamato la propria prassi precedente in materia con cui aveva spiegato come la società fiduciaria, per definizione, amministra beni non propri e quindi non riveste, anche nei confronti dei terzi, la qualità di proprietaria dei beni amministrati. Considerato che attraverso il c.d. rapporto fiduciario la società dispone dei beni affidatigli nell’interesse del socio fiduciante, nei limiti dell’accordo-mandato con questi concluso, è da escludere che le fiduciarie possano liberamente disporre delle cose ricevute in consegna, se non nei limiti del mandato. La stessa giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di evidenziare che i fiducianti vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni affidati alla fiduciaria ed a questa strumentalmente intestati e che la prevalenza della titolarità effettiva rispetto a quella apparente rende la società fiduciaria fiscalmente trasparente nei rapporti intercorrenti tra il socio fiduciante e l’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che i redditi derivanti dalla partecipazione nonché eventuali misure agevolative sono direttamente riferibili ai soci effettivi
L’affidamento in amministrazione” consente al socio affidante di conservare la proprietà “sostanziale” della suddetta quota: i fiducianti dotati di una tutela di carattere reale azionabile in via diretta ed immediata nei confronti di ogni consociato vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla società ed a questa strumentalmente intestati. L’interposizione della società fiduciaria, tra la partecipata ed i soci, di per se´ non rappresenta causa ostativa (ne´ di decadenza) per l’applicazione del regime di trasparenza, a condizione che i partecipanti possiedano tutti i requisiti di ammissione al regime di trasparenza applicabile. La immediata riferibilità di diritti alla sfera giuridica dei soci e non della fiduciaria ha quindi come conseguenza che i redditi della partecipata, comunicati alla fiduciaria, debbano essere poi imputati ai fiducianti.
Il problema è stato risolto di recente dalla Amministrazione finanziaria in risposta ad una istanza di interpello, tramite il quale l’istante aveva rappresentato all’Agenzia delle entrate di aver costituito un trust unitamente ad altre due persone fisiche, congiuntamente agenti in qualità di disponenti e beneficiari del trust medesimo e con il ruolo di trustee in capo ad una società fiduciaria, allo scopo di investire in una start-up innovativa specificamente individuata. L’unico scopo del trust era perciò individuato nell’assunzione, sia diretta che indiretta, di partecipazioni in altre società ed enti di qualsiasi genere e specie, e in particolare in start-up innovative. In questo progetto, il trust trasparente sarebbe intervenuto quale entità di intermediazione nell’effettuazione dell’unico investimento da parte delle persone fisiche degli investitori, consentendo una migliore organizzazione e gestione dell’investimento stesso.
Nell’ottica prospettata dall’istante, quindi, l’investimento tramite il trust trasparente si sarebbe potuto qualificare alla stregua di un investimento indiretto nel capitale della start-up innovativa dal momento che l’istante, quale investitore persona fisica, avrebbe conferito le somme nelle start-up per il tramite di un soggetto intermediario da individuarsi nel trust trasparente. Ne sarebbe conseguita la possibilità di usufruire dell’agevolazione in capo all’istante in quanto l’investimento sarebbe da ricondursi all’investitore persona fisica.
Le conclusioni raggiunte dalla prassi con riferimento al rapporto tra fiduciante e società fiduciaria in relazione alla spettanza dell’agevolazione di cui all’art. 29 del D.L. n. 179/2012, oltre che quanto affermato in merito alla applicabilità del medesimo beneficio per gli investimenti effettuati per il tramite di società semplici e associazioni tra professionisti, dovrebbero valere anche per l’ipotesi di investimento in start-up innovative effettuato indirettamente dal disponente-beneficiario per il tramite di un trust trasparente.
L’Agenzia delle entrate, nel rigettare la soluzione proposta dal contribuente, si è orientata nel senso che il trust può beneficiare della deduzione dal reddito complessivo disposta dal citato art. 29, del D.L. n. 179/2012; il contribuente, al contrario, non potrebbe fruire della detrazione di cui agli artt. 29 e 29-bis dello stesso decreto dal momento che il trust non rientra tra i soggetti qualificati (OICR o società che investono prevalentemente in start-up innovative) per mezzo dei quali i soggetti passivi IRPEF possono effettuare investimenti “indiretti”.
L’esame delle conclusioni raggiunte dall’Agenzia delle entrate con riferimento all’investimento indiretto tramite società fiduciaria consente di apprezzare le criticità che presenta l’opposta soluzione con riferimento all’investimento tramite trust trasparente.
La prassi dell’Agenzia delle entrate afferma che il trust può beneficiare della deduzione dal reddito complessivo disposta dal citato art. 29, comma 4, del D.L. n. 179/2012, mentre l’investitore persona fisica non potrebbe di contro fruire della detrazione di cui agli artt. 29 e 29-bis dal momento che il trust non rientra tra i soggetti qualificati (OICR o società che investono prevalentemente in start-up innovative) per mezzo dei quali i soggetti passivi IRPEF possono effettuare investimenti “indiretti”.
Nonostante nelle ipotesi in esame la possibilità di beneficiare delle agevolazioni direttamente in capo alla persona fisica si fonderebbe su di un chiaro parallelismo con la società fiduciaria, tale estensibilità non viene condivisa dall’Agenzia delle entrate. Ed è proprio questa la principale criticità della soluzione, la quale respinge l’applicazione di un regime di favore per la persona fisica dell’investitore in start-up innovative nonostante la sostanziale sovrapponibilità delle due ipotesi a confronto.
L’istante, quale investitore persona fisica, conserverebbe la propria individualità quale soggetto disponente-beneficiario e il trust interverrebbe quale entità di intermediazione nell’effettuazione dell’unico investimento, consentendo una miglior organizzazione e gestione dell’investimento medesimo. In effetti, tutte le situazioni rispetto alle quali la prassi ha riconosciuto il beneficio dell’agevolazione in questione in capo alla persona fisica si prestano a ricevere lo stesso trattamento, dal momento che condividono la riconducibilità dell’investimento all’investitore che si avvale, a seconda dei casi, di un veicolo diverso, che lo vede, rispettivamente, quale soggetto fiduciante, socio, associato o, infine, quale disponente-beneficiario nell’ipotesi oggetto di istanza di interpello. Come affermato dall’Agenzia delle entrate in relazione al rapporto tra fiduciante e società fiduciaria, anche l’investimento che verrebbe realizzato tramite il trust trasparente sarebbe soltanto formalmente realizzato da un trust ma, nella sostanza, riconducibile all’investitore persona fisica mediante diretta imputazione dei redditi eventualmente prodotti in qualità di beneficiario del trust trasparente. Allo stesso modo, gli investimenti realizzati dalla società semplice e dalla associazione tra professionisti sono direttamente riconducibili alle persone fisiche dei soci e associati a cui vengono imputati i redditi dell’entità trasparente. Anche nell’ipotesi di trust trasparente, dal punto di vista fiscale, prevarrebbe la titolarità effettiva dell’investimento in capo alla persona fisica del disponente-beneficiario ed il trust sarebbe fiscalmente trasparente nei rapporti intercorrenti tra il disponente e l’Amministrazione finanziaria. Ne conseguirebbe che, cosı` come i redditi derivanti dall’investimento sarebbero direttamente riferibili al singolo disponente-beneficiario, lo stesso varrebbe per le misure agevolative che sarebbero a questi direttamente accordabili. Non trova quindi valida giustificazione il diverso trattamento rispetto a ipotesi in cui, allo stesso modo, prevale la riconducibilità dell’investimento alla sfera della persona fisica, in capo alla quale viene in effetti tassato. Si ritiene, infine, che la prospettiva in questione non tenga in debita considerazione lo scopo perseguito in concreto nell’utilizzo del trust. In tale schema tutti gli investitori persone fisiche conserverebbero la propria individualità quali soggetti disponenti-beneficiari e il trust trasparente interverrebbe quale entità di intermediazione nell’effettuazione dell’unico investimento, consentendo una migliore organizzazione e gestione dell’investimento medesimo. Questa formula risponde all’esigenza di rappresentare più investitori, cumulativamente, in un unico investimento, presentando vantaggi in termini di efficienza ed economicità di gestione.
In via conclusiva, dall’esame degli argomenti che hanno condotto l’Agenzia delle entrate alla estensione dei benefici agli investimenti effettuati dalle persone fisiche dei fiducianti tramite società fiduciaria, si evince che l’aspetto centrale che ha avvallato tale approdo fosse la circostanza che i fiducianti rimanessero identificati come gli effettivi proprietari dei beni affidati alla fiduciaria, ciò che in effetti non accade nel caso del trust dove i disponenti si spogliano dei beni in favore del trust che risulta il solo titolare delle quote oggetto dell’investimento. Questo aspetto è stato del resto ben chiarito in un recente intervento di prassi in cui, in considerazione della revocabilità del trust di cui trattavisi e, quindi, della sua irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi, è stato confermato come il trust revocabile non costituisca un autonomo soggetto passivo d’imposta e, di conseguenza, i redditi realizzati sui beni ad esso apportati siano imputabili al disponente. L’intervento ha portato a rilevare come detta esplicazione di effetti direttamente nei confronti del disponente consenta di assimilare – ai soli fini fiscali – un trust revocabile ad un mandato fiduciario, applicandosi a entrambi gli istituti un particolare regime di trasparenza. Si ritiene, tuttavia, che il regime di trasparenza non venga meno nel caso di trust trasparente irrevocabile dove opera una trasparenza di tipo sostanziale nei rapporti tra investimento e investitori che non giustifica il diverso trattamento riconosciuto dall’Agenzia delle entrate, in ultima analisi avvallato invece nel caso di trust interposto. In secondo luogo, la soluzione erariale di fatto pone nel nulla l’obiettivo perseguito a mezzo della strutturazione degli investimenti per il tramite di una struttura trasparente. E` normale che gli investitori persone fisiche siano fortemente incentivati nell’investire in nuove realtà imprenditoriali anche dalla previsione delle agevolazioni fiscali. Qualora tale beneficio venga negato per la scelta di una struttura agile che avrebbe semplificato la gestione dell’attività di investimento, tale fatto può distogliere dalla volontà stessa di investimento a monte. La soluzione stride, a maggior ragione, a valle della circolare sul trust n. 34/E del 20 ottobre 2022, che va nell’opposta direzione di agevolarne e renderne flessibile l’utilizzo, quale strumento più neutrale rispetto ai soggetti coinvolti nella sua istituzione e funzionamento, almeno fino al momento della effettiva attribuzione patrimoniale. Non solo, in molti hanno rilevato come il nuovo trust sarà verosimilmente destinato a prendere il posto delle società personali o quantomeno della società semplice, prospettiva che mal si concilia con la conclusione di cui all’interpello che ha accordato due trattamenti diversi alle due strutture, auspicandosi quindi un ripensamento dell’Agenzia sul tema.
Ecco perché sulla base del ragionamento posto e condiviso anche da altri autori nasce la possibilità (e su questo nulla ancora è stato deciso) di non utilizzare il trust come socio della Start up innovativa o PMI innovativa, ma il trust di scopo stesso come “surrogato” della start up.
Optare Jersey Act 1988 e redigere un “Purpose trust” con finalità analoghe a quelle previste dalla normativa italiana ma con gestione indipendente dai limiti di capitale sociale e di impiego di personale e più concentrata sulla “sostanza” che nello “strumento”: importante come si suol dire, “raggiungere main goal” per la innovazione della tecnologia e della scienza, scevra da formalismi tipicamente burocratici nazionali.