Con il Provvedimento n. 403886 del 04.11.2024 l’AdE ha definito le procedure operative per l’adesione al cd ravvedimento speciale DL 113/2024.
Alla sanatoria, riferita al quinquennio 2018 – 2022, sono ammessi quei contribuenti che, entro il 31.10.2024, hanno aderito al concordato preventivo biennale 2024/2025.
Si riporta l’integrale testo del paragrafo 3 del suddetto Provvedimento “Modalità di comunicazione delle opzioni e di versamento” e del paragrafo 4 “Termini”.
3.1 Per l’adozione del “ravvedimento” l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” della relativa “annualità” indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo appositamente istituiti con la “risoluzione”.
3.2 Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “Tuir” l’opzione di cui al precedente punto 3.1 è esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata: dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione; delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.
3.3 In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna “annualità”, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
3.4 Il “ravvedimento” non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
4.1 L’opzione di cui al precedente punto 3.1 deve essere esercitata con la presentazione del “modello F24” relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 marzo 2025. 4.2 Nel caso di cui al punto 3.3 il pagamento rateale è possibile in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.