PROPRIETA’ INTELLETTUALE E TRUST

PROPRIETA’ INTELLETTUALE E TRUST

L’angolo del Trust, a cura del Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone

La proprietà intellettuale rappresenta l’asset di maggior valore, dopo gli immobili, nel complesso del patrimonio familiare e aziendale e può avere una vita propria che trascende la dimensione imprenditoriale .

E’ invece importante evidenziare come la proprietà intellettuale rappresenti sovente l’asset di maggior valore, dopo gli immobili, nel complesso del patrimonio familiare e aziendale e, sebbene si origini quasi sempre  all’interno dell’azienda, può avere una vita propria che trascende la dimensione imprenditoriale.

Abbiano sempre indicato come nel “trust fund”  può essere  conferito qualsiasi bene suscettibile di valutazione economica e non,  compresa la proprietà intellettuale; con la possibilità di segregarla e asservirla a una progettualità definita puntualmente nell’atto di trust e della quale il trustee sarà il garante.

Innanzitutto, per una corretta due diligence,per dotare un trust del marchio /brevetto è indispensabile che il settlor metta in condizioni  il trustee di centrare l’obiettivo per identificare e valutare correttamente i diritti inerenti la proprietà intellettuale.

Questo passaggio è fondamentale poiché consente un adeguato inquadramento dei beni anche alla luce di profili  tributari, futuri accordi contrattuali o eventuali procedimenti giudiziari. Per stabilire la titolarità di tali beni e tutelarli dalla commercializzazione e l’uso non autorizzati, il trustee è tenuto inoltre a richiedere alle autorità competenti il rilascio di titoli di protezione, definendone con precisione  l’estensione affinché siano realmente efficaci, e quindi delimitandone i limiti territoriali e temporali. ( registrazione eventuale del marchio e/o logo, tutela di un “preuso”, delimitazione territoriale per la tutela nazionale ed internazionale )

Tale operazione può certamente arginare il rischio di violazioni e controversie, senza tuttavia escluderlo completamente stante anche la semplicita’ di violazioni su tale tematica.

Naturalmente queste “precauzioni” sono ordinarie e normali e necessitano di una valida, oculata e ponderata valutazione e redazione di un atto di Trust in maniera tale da rendere facilmente  fruibile questo strumento di tutela patrimoniale a fronte di  competenze specialistiche in campo legale o commerciale : il ruolo di “guardiano”, con funzione di controllo sull’operato  del trustee e  di tutela della proprietà intellettuale nel lungo periodo, proponendo le migliori strategie, veicoli di detenzione e investimenti.

Ciò è particolarmente rilevante nei casi in cui la proprietà intellettuale è alla base della sopravvivenza di un’azienda (in un settore altamente competitivo quale per esempio quello petrolifero o tecnologico), ma anche quando è riferita a un “brand” collegato alla famiglia.

Il caso dell’Ian Fleming Will Trust, in cui il celebre autore di James Bond ha conferito i diritti di proprietà  intellettuale associati al proprio nome, i quali non si limitano al diritto d’autore sui propri scritti, ma comprendono anche il diritto al marchio IAN FLEMING, che tutt’oggi garantisce ai suoi discendenti un  importante flusso finanziario derivante dal merchandising  e da eventi promozionali.

La proprietà intellettuale in trust può dare inoltre luogo ad operazioni di valorizzazione tramite contratti di licensing, di cessione o di pegno. In questo contesto sarà importante per il trustee considerare le tematiche fiscali inerenti la sfera reddituale, verificando la sussistenza in determinate giurisdizioni di regimi agevolati per la valutazione, detenzione e cessione di tali beni  (marchi, brevetti e design, per esempio) e il diritto d’autore, spesso sottovalutati e trascurati dagli approfondimenti tecnici riguardanti la pianificazione patrimoniale a causa della propria specificità.

L’intrinseca flessibilità del trust permette infine di configurare strategie di gestione degli asset che si adattino alle esigenze nel tempo, pensando ad esempio ad un’accumulazione dei redditi generati dalla proprietà

intellettuale, con la finalità di creare un fondo in trust liquido che le sopravviva. Infatti, essendo questi diritti caratterizzati da durata variabile e limitata, la loro estinzione porrebbe un termine al trust qualora non vi fossero altri beni economicamente apprezzabili nel fondo. Essendo questa in alcune circostanze una scelta strategica, è quindi opportuno che il trustee chiarisca tale aspetto con il disponente, configurando se necessario dei piani di utilizzo delle risorse che rispondano ad esigenze familiari durevoli, come ad esempio l’istruzione ed il mantenimento delle generazioni future.

Una  ulteriore possibilita’ per il trust a tutela del marchio e/o brevetto è l’utilizzo  degli ordinari contratti di “licensing” “franchising” : in tale frangente il trust assumerebbe la veste di “trust commerciale” con obbligo di assunzione della partita iva.

Utilizzando il trust come strumento di tutela aziendale dovranno essere redatte una serie di clausole particolari miranti alla tutela dei “beneficiari” ed ad una trasparente e  più semplice gestione rispetto alle tipologie societarie più comunemente usate.

Mauro Norton Rosati – Linktree