REITERATO RITARDO DEL DIPENDENTE

REITERATO RITARDO DEL DIPENDENTE

La Corte di Cassazione, con Ordinanza N. 28929 dell’11.11.2024, ha stabilito che il lavoratore ripetutamente in ritardo, che ignora le disposizioni ricevute dal proprio datore ed i provvedimenti disciplinari di natura conservativa, è inaffidabile, con conseguente legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.