La Corte di Cassazione, con Ordinanza N. 28929 dell’11.11.2024, ha stabilito che il lavoratore ripetutamente in ritardo, che ignora le disposizioni ricevute dal proprio datore ed i provvedimenti disciplinari di natura conservativa, è inaffidabile, con conseguente legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.