L’angolo del Trust, a cura del Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone
Il trust è diventato uno strumento sempre più conosciuto anche nell’ordinamento italiano. In questo contesto, proprio a mia cura, dopo il saggio uscito in seconda edizione nel maggio 2024 a cura Edizioni Universitarie-Roma (Il Trust discrezionale ed il sub trust) si è iniziato a parlare di sub-trust, un istituto che rappresenta una forma ulteriore di articolazione del trust. Vediamo in che cosa consiste e come si inserisce tanto nel sistema di common law quanto, con le dovute cautele, in Italia.
Attraverso questa struttura, il trust permette di pianificare la protezione del patrimonio, la successione, o il perseguimento di finalità specifiche con notevoli flessibilità e riservatezza.
Ma che cosa è sub-trust?
Il sub-trust è un meccanismo giuridico mediante il quale un beneficiario o un trustee istituisce a sua volta un ulteriore trust sui propri diritti derivanti dal trust principale.
In sostanza, si crea una “catena” di trust, in cui il beneficiario di un trust originario (beneficiari-trust) decide di vincolare ulteriormente quei diritti o quei redditi in un nuovo trust, che avrà il suo trustee e i suoi beneficiari.
Ma come devono essere le finalità principali del sub-trust?
1- Pianificazione patrimoniale avanzata: il beneficiario o il trustee può, per ragioni successorie, fiscali, o di protezione, istituire un sub-trust per vincolare il diritto ai frutti o alle quote di distribuzione del trust principale.
2- Maggiore flessibilità: il sub-trust consente una gestione separata di alcuni diritti derivanti dal trust iniziale, creando percorsi di amministrazione o di destinazione diversi da quelli del trust madre.
3- Protezione ulteriore: in determinate giurisdizioni, il sub-trust potrebbe garantire un ulteriore livello di segregazione patrimoniale rispetto ai creditori del beneficiario o di altri soggetti coinvolti.
Le caratteristiche di un “sub trust”
Nuovo atto istitutivo: il sub-trust è retto da un documento che identifica settlor (il beneficiario del trust originario o talvolta lo stesso trustee), trustee del sub-trust e relativi beneficiari.
Oggetto del sub-trust: non sono beni materiali, ma diritti (ad esempio il diritto di ricevere i frutti, le distribuzioni, o di esercitare poteri nell’ambito del trust principale).
Indipendenza e separazione: sebbene il sub-trust sia legato al trust originario, esso rimane un’entità autonoma, con un patrimonio segregato proprio (costituito dai diritti ricevuti in sub-trust).
Come viene illustrato il sub-trust nell’ordinamento di common law?
Nei Paesi di common law, il sub-trust è riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla prassi. Alcuni profili rilevanti:
1. Legalità e limiti
Il sub-trust è generalmente ammesso purché non violi norme di ordine pubblico o regole specifiche (ad esempio, se esistono restrizioni che vietano la cessione o la subordinazione di certi interessi). Le corti di common law hanno elaborato criteri per stabilire se effettivamente si tratti di un secondo trust o di un semplice accordo tra privati.
2. Rapporto con il trustee principale
Nella maggior parte delle situazioni, il trustee del trust originario non ha potere di sindacare la decisione del beneficiario di istituire un sub-trust, purché ciò non alteri gli obblighi del trustee principale. Tuttavia, occorre verificare le clausole contenute nell’atto istitutivo del trust “madre” e le regole di legge.
Il sub-trust può offrire ulteriori livelli di tutela nei confronti di creditori del beneficiario: le regole variano a seconda dello Stato e della tipologia di sub-trust. In alcune giurisdizioni, i creditori possono aggredire il diritto del beneficiario prima della costituzione del sub-trust, mentre in altre il sub-trust crea un’ulteriore barriera. Una prova di “resistenza” e di “difesa” è rappresentata dalla clausola “protective trust” che autorizza la decadenza dalla funzione di “beneficiario” allorché lo stesso riceva una diffida ad adempiere ovvero si scontri con un creditore.
Tale clausola naturalmente verrà inserita sempre nell’atto istitutivo proprio al fine di non incorre successivamente, anche a distanza di tempo, in una “sorta di fuga “del beneficiario debitore dalle proprie responsabilità patrimoniali.
E nel contesto italiano come viene visto un sub trust? E c’è la possibilità di utilizzarlo nell’ordinamento nazionale?
Pur non esistendo una disciplina interna del trust in quanto istituto di derivazione tipica di *common law*, l’ordinamento italiano riconosce la validità dei trust costituiti all’estero in conformità alla Convenzione dell’Aja. In questi casi, il sub-trust si configura come una “applicazione” delle regole del trust di diritto straniero, purché le sue finalità non contrastino con principi fondamentali dell’ordinamento italiano (i.e. ordine pubblico) e siano rispettate le norme interne di inderogabile applicazione (ad esempio in materia successoria, se in gioco vi è la tutela dei legittimari).
Alla domanda si può rispondere facilmente che vi è la possibilità di costituire un sub-trust in Italia.
In primis, in quanto:
– Riconoscimento di trust estero: laddove in Italia si utilizzi un trust retto, ad esempio, dalla legge di Jersey, Guernsey, Inghilterra, ecc., è possibile che si istituisca un sub-trust seguendo le stesse norme scelte per il trust principale.
– Opportunità e limiti pratici: l’atto istitutivo del trust madre deve consentire la costituzione o la cessione dei diritti del beneficiario a un secondo trust. Occorre inoltre valutare il rispetto delle regole italiane in materia di donazioni, successioni, e tutela dei creditori.
Ai fini fiscali che cosa comporta la istituzione di un “sub trust”?
La fiscalità dei trust in Italia è un tema complesso e spesso oggetto di incertezze applicative. Il sub-trust può sollevare ulteriori interrogativi:
– Imposte dirette (IRPEF, IRES): a seconda che il trust e il sub-trust siano considerati opachi o trasparenti, i redditi potranno essere imputati al trustee o ai beneficiari.
– Imposte di successione e donazione: occorre verificare il momento impositivo. In generale, l’interpretazione prevalente tende a considerare fiscalmente rilevante il passaggio dei beni al momento in cui i beneficiari acquisiscono effettivamente la titolarità. Nel caso del sub-trust, la situazione si complica, poiché l’oggetto non sono beni materiali bensì diritti derivanti da un altro trust.
– Imposte ipotecarie e catastali: se il sub-trust riguarda diritti su immobili, bisogna considerare gli eventuali trasferimenti e le tasse connesse.
Conclusioni
Il sub-trust è, in estrema sintesi, un trust “di secondo livello”, attraverso il quale un beneficiario (o talvolta lo stesso trustee) del trust originario istituisce un nuovo trust sui propri diritti o interessi nel trust principale. Nel common law si tratta di un istituto riconosciuto e consolidato, che consente di moltiplicare le possibilità di pianificazione patrimoniale e protezione dei beni.
In Italia, nonostante la mancanza di una disciplina codicistica specifica, è possibile incontrare e utilizzare il sub-trust principalmente nell’ambito di trust istituiti secondo una legge straniera riconosciuta ai sensi della Convenzione dell’Aja. Tuttavia, l’adozione di un sub-trust richiede un’attenta analisi di compatibilità con le norme imperativa di diritto interno (soprattutto in materia fiscale, successoria e di tutela dei creditori).