L’angolo del Trust, a cura del Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone
Ci chiederanno i nostri “follower” quando mai un istituto “antico” ma nel contempo innovativo, quale è il trust possa interagire con il diritto canonico: non ci crederete! ma invece hanno alcune affinità, soprattutto per quanto riguarda la gestione e l’amministrazione di beni destinati a scopi specifici. Tuttavia, e naturalmente , ci sono anche delle differenze fondamentali tra questi due sistemi giuridici.
Andiamo a sottolinearle e poi deciderete!
Affinità tra il Trust e il Diritto Canonico
Il trust è un istituto tipico della Common Law, mentre il diritto canonico segue una tradizione giuridica diversa. Tuttavia, alcune istituzioni canoniche presentano somiglianze con il trust, in particolare per quanto riguarda la gestione patrimoniale e la destinazione vincolata dei beni.
a) La Destinazione di Beni a un Fine Specifico
• Nel trust, i beni vengono trasferiti al trustee, che li gestisce nell’interesse dei beneficiari o per uno scopo specifico.
• Nel diritto canonico, esistono istituti simili, come i beni ecclesiastici destinati a un fine religioso o caritativo.
• L’idea di separare beni per finalità specifiche è presente sia nel trust che nel diritto canonico.
b) L’Amministrazione dei Beni da Parte di un Fiduciario
• Il trustee nel trust è simile all’economo o all’amministratore di beni ecclesiastici.
• Entrambi hanno il dovere di gestire i beni in conformità alle disposizioni del fondatore e alle normative di riferimento.
c) Il Trust e le Fondazioni Ecclesiastiche
• Il trust può essere paragonato alle fondazioni di diritto canonico, che hanno beni destinati a un fine religioso o caritativo.
• Anche le pie fondazioni (destinate alla celebrazione di messe, opere di beneficenza, ecc.) possono avere un funzionamento simile a un trust.
Differenze tra il Trust e il Diritto Canonico
a) Diversa Origine e Struttura Giuridica
• Il trust è un istituto della Common Law, sviluppato in Inghilterra, mentre il diritto canonico segue la tradizione giuridica della Chiesa cattolica.
• Nel diritto canonico, i beni ecclesiastici appartengono a persone giuridiche canoniche, come diocesi, parrocchie, ordini religiosi. Nel trust, invece, il trustee amministra i beni, ma non ne è proprietario in senso assoluto.
b) Finalità e Controllo
• Nel diritto canonico, i beni devono essere amministrati secondo le norme stabilite dalla Chiesa e sotto il controllo dell’autorità ecclesiastica.
• Nel trust, il controllo è esercitato dal protector ove tale figura è prevista e cio’ sulla base della legge scelta dal Settlor.
c) Responsabilità dell’Amministratore
• Il trustee ha obblighi fiduciari nei confronti dei beneficiari e può essere soggetto a azioni legali in caso di cattiva gestione.
• Nel diritto canonico, l’amministratore ecclesiastico è soggetto alle norme della Chiesa e può essere rimosso dall’incarico dall’autorità ecclesiastica.
3. Uso del Trust nel Diritto Canonico
Sebbene il trust non sia direttamente regolato dal diritto canonico, può essere utilizzato per finalità religiose e caritative in vari modi.
a) Trust per Scopi Religiosi (Charitable Trust)
• Alcune diocesi o ordini religiosi possono istituire trust per amministrare donazioni e lasciti destinati a opere di beneficenza, mantenimento del clero o sostegno alle missioni.
• I trust possono essere usati per gestire fondi pensione per sacerdoti o religiosi.
b) Trust per la Protezione del Patrimonio Ecclesiastico
• In alcuni paesi, i trust sono stati utilizzati per proteggere i beni ecclesiastici da espropriazioni o controversie legali.
• Ad esempio, alcune diocesi negli Stati Uniti hanno trasferito beni a trust per difendersi da cause legali di risarcimento per gli abusi sessuali sui minori.
c) Trust per la Gestione delle Opere Caritative
• Un trust può essere istituito per raccogliere e amministrare fondi destinati a ospedali, scuole cattoliche, missioni e opere di assistenza.
• In alcuni paesi, le organizzazioni caritative della Chiesa utilizzano trust per gestire finanziamenti e investimenti.
4. Il Trust e il Codice di Diritto Canonico
Il Codice di Diritto Canonico (CIC) disciplina la gestione dei beni ecclesiastici nei canoni 1254-1310, ma non menziona direttamente il trust. Tuttavia, alcuni principi possono essere collegati:
• Can. 1256: stabilisce che la proprietà dei beni ecclesiastici appartiene alla persona giuridica che li ha acquisiti.
• Can. 1273: afferma che il Sommo Pontefice è l’amministratore supremo dei beni ecclesiastici.
• Can. 1284: impone agli amministratori ecclesiastici l’obbligo di conservare e gestire i beni con diligenza.
Se un trust viene istituito per scopi ecclesiastici, deve essere conforme a questi principi e soggetto all’autorizzazione dell’autorità ecclesiastica.
In conclusione:
Il trust e il diritto canonico condividono alcune caratteristiche, come la destinazione di beni a fini specifici e l’amministrazione fiduciaria. Tuttavia, il trust ha una struttura più flessibile e si sviluppa in un contesto di diritto privato, mentre il diritto canonico ha regole proprie per la gestione dei beni ecclesiastici.
L’uso del trust nella Chiesa cattolica può essere utile per gestire patrimoni, donazioni e opere caritative, purché sia conforme alle normative ecclesiastiche e civili. Se hai un caso specifico in cui vorresti applicare il trust in ambito ecclesiastico, posso aiutarti a trovare la soluzione più adeguata.