ATTI DI TRUST E MIX DI NORMATIVE: UN’ANALISI SULLA POSSIBILITÀ E LEGITTIMITÀ DI UTILIZZO DI DIVERSE LEGISLAZIONI

ATTI DI TRUST E MIX DI NORMATIVE: UN’ANALISI SULLA POSSIBILITÀ E LEGITTIMITÀ DI UTILIZZO DI DIVERSE LEGISLAZIONI

L’angolo del Trust, a cura del Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone

La redazione di atti di trust rappresenta uno strumento flessibile e personalizzabile, capace di adattarsi a esigenze patrimoniali e di pianificazione internazionale complesse.

Un aspetto particolarmente innovativo riguarda la possibilità di applicare normative differenti all’interno dello stesso atto, sfruttando la libertà contrattuale per adottare, ad esempio, la giurisdizione di Jersey per determinati aspetti e quella di Gibilterra per altri.

Il principio fondamentale della libertà contrattuale permette alle parti di definire i contenuti e la struttura dell’atto di trust in maniera ampia. In questo contesto, è possibile:

Attribuire poteri specifici al trustee: utilizzando il regime giuridico di Jersey, noto per la sua ampia flessibilità e per la possibilità di personalizzare il trust in funzione delle esigenze specifiche.

– Definire il ruolo del Protector: applicando la normativa di Gibilterra, che spesso prevede limiti più stringenti e un controllo più marcato, volto a garantire una maggiore tutela dei beneficiari.

Questa strategia permette di sfruttare i punti di forza di entrambe le giurisdizioni, offrendo un quadro operativo che può essere modellato in base agli obiettivi patrimoniali e di protezione.

L’adozione e la sinergia nel compilare e redigere un atto di Trust procedendo ad un mix di normative consente di ottenere:

Flessibilità operativa: la possibilità di strutturare il trust in maniera altamente personalizzata, adattando le clausole alle specifiche esigenze patrimoniali.

  • Ottimizzazione della tutela: grazie all’applicazione di regimi più orientati alla protezione dei beneficiari in determinati ambiti, si può rafforzare il controllo e la responsabilità nei confronti delle parti coinvolte.
  • Scelte strategiche: l’uso combinato delle normative permette di evidenziare il ruolo dei soggetti chiave (come il trustee e il Protector) e di modulare i poteri in modo equilibrato e funzionale agli scopi del trust.

Nonostante i vantaggi evidenziati, la redazione di un atto di trust che adotti un mix normativo comporta alcune sfide:

  • Una coerenza dell’atto: è fondamentale che le clausole regolate da normative differenti siano armonizzate, evitando conflitti interpretativi o operativi che possano compromettere l’efficacia complessiva del trust.
  • Un perfetto inserimento di regole di conflitto di leggi. È essenziale verificare che la scelta di applicare regimi giuridici diversi non violi principi inderogabili o di ordine pubblico del foro in cui il trust viene eseguito.

Ma veniamo ad esempio ad illustrare, per capirci meglio,  in via sintetica una breve analisi combinando le peculiarità di Jersey e Gibilterra.

Jersey Act

– Il regime giuridico di Jersey per i trust è riconosciuto a livello internazionale per la sua lunga tradizione e per l’ampia libertà contrattuale offerta alle parti. 

– L’atto di trust può essere fortemente personalizzato, con un’attenzione particolare all’autonomia dei trusteee alla definizione, in via contrattuale, del ruolo del Protector.

Gibilterra 

– La normativa di Gibilterra, pur essendo solida e moderna, adotta un approccio che in alcune aree risulta più prescrittivo. 

– Viene posta particolare enfasi sulla protezione dei beneficiari, attraverso regole che talvolta impongono limiti più rigorosi ai poteri di figure quali il Protector.

Grazie alla grande libertà contrattuale, l’atto di trust di Jersey consente di modulare in modo flessibile i poteri e le responsabilità dei soggetti coinvolti: è possibile attribuire ampi poteri al trustee e definire in dettaglio i meccanismi di controllo e revisione interni, secondo le specifiche esigenze patrimoniali delle parti.

Sebbene anche Gibilterra permetta la personalizzazione del trust, la normativa tende a prevedere standard più stringenti in alcune materie, con l’obiettivo di garantire una maggiore tutela dei beneficiari. 

Le regole applicabili possono imporre limiti precisi ai poteri conferiti a determinati ruoli, riducendo il margine di discrezionalità in favore di un controllo giurisdizionale più marcato.

Come ad esempio il Ruolo del Protector

– Il Protector in un Trust di Jersey viene solitamente definito in via contrattuale, con ampi poteri che possono includere la facoltà di nominare o revocare i trustee e di intervenire su determinate decisioni strategiche. 

– L’intervento dei tribunali è generalmente limitato, privilegiando l’applicazione della volontà espressa dalle parti nell’atto.

– La normativa di Gibilterra può prevedere un quadro normativo più strutturato per il Protector, con poteri soggetti a controlli più stringenti e, in alcuni casi, con una maggiore interferenza giurisdizionale per proteggere gli interessi dei beneficiari. 

– Tale impostazione tende a garantire un equilibrio tra la discrezionalità del Protector e la necessità di salvaguardare il patrimonio dei beneficiari.

Quello che bisogna tenere nella massima attenzione. È anche il controllo giurisdizionale e meccanismi di revisione.

– Il sistema giuridico di Jersey pone l’accento sulla volontà delle parti, con un controllo giudiziario limitato alle eventuali situazioni di abuso o violazione degli obblighi fiduciari. 

– I meccanismi di revisione interni possono essere ampiamente personalizzati e lasciati all’interpretazione delle parti.

– In Gibilterra, il controllo giurisdizionale tende a essere più attivo, soprattutto per garantire il rispetto degli obblighi fiduciari e la protezione dei beneficiari. 

– La struttura normativa può richiedere l’adozione di procedure standardizzate per la revisione delle decisioni dei trustee o del Protector, riducendo il rischio di arbitrarietà.

In conclusione?

La scelta tra un trust di Jersey e uno di Gibilterra deve essere guidata da una valutazione accurata delle esigenze specifiche: 

– Jersey offre maggiore flessibilità e libertà contrattuale, consentendo di modellare l’atto in modo molto personalizzato. 

– Gibilterra pone invece un’enfasi più marcata sulla tutela dei beneficiari e su controlli giurisdizionali più rigorosi, con regole che possono limitare l’autonomia delle parti in favore di standard di protezione più elevati.

Mauro Norton Rosati – Linktree