L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 19/E del 10.03.2025, rimarca che Onlus, Odv e Aps, che esercitano attività socio-sanitaria e assistenziale e i cui componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono compensi, possono beneficiare del superbonus 110%, previsto dal cd decreto “Rilancio” (co. 10-bis Articolo 119, comma 10-bis, DL 34/2020), sulle spese detraibili, sostenute sino alla fine del 2025, per interventi agevolati effettuati su immobili appartenenti alle categorie catastali B/1, B/2 o D/4.
I suddetti fabbricati devono essere posseduti o detenuti in proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso.
Tuttavia ora L’Amministrazione Finanziaria, contrariamente a precedenti orientamenti (risposta interpello 08.01.2024 n. 2 e Circolare 08.02.2023 n. 3) evidenzia che nell’agevolazione rientrano anche coloro che possiedono l’immobile in proprietà superficiaria in virtù dell’art. 952 Codice Civile.
Gli enti che in passato, causa le sopra richiamate interpretazioni restrittive, non hanno potuto beneficiare dell’agevolazione possono valutare, se ancora nei termini, la presentazione di istanze di rimborso/dichiarazioni integrative.