Con il provvedimento n. 186444 dello scorso 17 aprile l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità semplificate di comunicazione dell’esito negativo degli accessi, fattispecie riguardante quelle verifiche che si concludono senza rilievi da parte degli organi di controllo.
A titolo esemplificativo, tra gli altri, rientrano nella fattispecie l’invio di questionari (art 32 DPR 600/73) e gli inviti di comparizione (art 51 DPR 633/72).
Il contribuente, entro 60 giorni dalla chiusura della verifica, deve essere informato, mediante messaggio digitale semplificato, dell’esito negativo, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di esercitare successivamente i propri ulteriori poteri di accertamento.
Quanto sopra non si applica alle attività di liquidazione automatizzata delle imposte dirette ex art. 36-bis DPR 600/1973 e alla liquidazione dell’IVA ex art. 54-bis DPR. 633/1972.