
La Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), in riferimento alle modifiche apportate dal D.lgs 36/2021 (Riforma dello sport), ha pubblicato sul proprio sito la consulenza giuridica n. 956-69/2024 con cui l’Agenzia delle Entrate riassume la disciplina fiscale applicabile ai premi corrisposti dai sodalizi sportivi dilettantistici, nell’ambito di manifestazioni sportive, ad atleti o tecnici.
Viene specificato che tali somme sono assoggettate a ritenuta 20% qualora siano corrisposte a persone fisiche che, in base al regolamento adottato dalla Federazione di riferimento, sono qualificabili come atleti o tecnici e questo anche nel caso in cui i predetti beneficiari esercitino, per professione abituale, attività di lavoro autonomo o di impresa.
Viene rilevato che medesimo trattamento è applicabile in riferimento a quei premi corrisposti a soggetti non fiscalmente residenti, fatta salva l’eventuale sottoscrizione tra gli Stati interessati di un’apposita convenzione contro la doppia imposizione.
In merito ai premi erogati nell’ambito di un rapporto di lavoro sportivo dilettantistico disciplinato dal D.lgs 36/2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che la ritenuta del 20% non è applicabile in quanto il premio costituisce una parte variabile della retribuzione specificata nel contratto che, come tale, va dunque assoggettata a tassazione unitamente alla parte fissa della retribuzione.