La Corte di Cassazione, a conferma di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che le spese di sponsorizzazione sostenute da un’impresa a favore di un sodalizio sportivo dilettantistico, fino alla soglia annua di euro 200.000, godono di una presunzione assoluta di inerenza a condizione che:
– il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
– sia rispettato il limite di euro 200.000 annui;
– la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti o i servizi dello sponsor, al di là dell’effettivo ritorno commerciale per lo stesso;
– il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere un’attività promozionale.