Finalmente, dopo numerose “false partenze” e innumerevoli anticipazioni degli organi di stampa, spesso non azzeccate, il 14 agosto 2012 la montagna ha partorito…il topolino; alla vigilia di ferragosto, dunque, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 189 il tanto atteso decreto del 23/6/2012, n° 138 del Ministro della Giustizia che entrerà dunque in vigore dal prossimo 29 agosto, in attuazione, ricordo, dell’art. 2463 bis comma 2 C.C. e dell’art. 3, comma 2 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Il parto, durato, come si vede, quasi quanto una normale gravidanza, dovrebbe, nell’intenzione del Governo, aver prodotto uno strumento che, collocato nel mare magnum dei vari provvedimenti riconducibili ai cosiddetti decreti sviluppo che per ora, come constatiamo quotidianamente poco o nulla hanno prodotto nell’economia reale che è poi quella che interessa il cittadino (vedi benzina a 2 euro al litro !), dovrebbe incentivare l’imprenditoria giovanile.
Per constatare, comunque, se il provvedimento in oggetto si rivelerà un successo o, come io credo, un insuccesso, basterà attendere i dati che verranno forniti nei prossimi mesi dalle locali Camere di Commercio e dagli Istituti di statistica.
Certo è che i mesi adoperati dal Ministero della Giustizia e dal Governo Tecnico non sono pochi se si pensa che:
1) l’atto costitutivo (statuto ???) è composto da 10 articoli scarni e occupa meno di un foglio A4;
2) il provvedimento lascia aperte e senza risposte NUMEROSE PROBLEMATICHE.
Cominciamo dal primo punto. Il modello proposto dal Ministero, innanzitutto è un atto costitutivo o uno Statuto ? Il Decreto 23 giugno 2012 n° 138, come detto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto, ci informa, all’art. 1 (Modello Standard dell’atto costitutivo e dello Statuto della società a responsabilità limitata semplificata) che “l’atto costitutivo, recante anche le norme statutarie, della società a responsabilità limitata semplificata di cui all’art. 2463-bis del Codice Civile è redatto per atto pubblico in conformità al modello standard riportato nella tabella A allegata al presente decreto”.
Invero, a parere di chi scrive, pare trovarsi di fronte ad un mediocre atto costitutivo che non può certamente essere assurto al rango di Statuto; la capacità di sintesi è un pregio, ma non può essere applicata in provvedimenti che coinvolgono il futuro imprenditoriale delle persone, a maggior ragione, se giovani.
Se, come detto, l’atto costitutivo (?) , statuto (?) non mi entusiasma, non pochi dubbi sorgono sul piano operativo ed interpretativo. Nel prevedere il facsimile di atto costitutivo/statuto, si rimanda all’applicazione, per quanto non regolato dal modello citato, delle disposizioni in materia del libro V, titolo V, capo VII del Codice Civile, se non derogate dalla volontà delle parti (art. 1, comma 2 del decreto n. 138); il che, comporta, per gli aspiranti imprenditori, posto ne abbiano la competenza, di armarsi di santa pazienza e di leggersi un bel po’ di articoli del Codice Civile, ovvero, cosa assai più probabile, affidarsi (a pagamento !) ad un Professionista con il quale dibattere eventuali “deroghe” da inserire nell’atto notarile, posto che questa operazione non la possa fare lo stesso Notaio offrendo (sempre e giustamente a titolo oneroso !) la propria consulenza.
Inoltre, non vi è traccia di clausole di prelazione e/o di gradimento (eccetto la “regola” dei 35 anni) e pertanto la circolazione delle quote è da ritenersi libera, con la paradossale conseguenza che io oggi faccio società con te ma domani mi potrei trovare come Socio un mio concorrente o comunque persona a me non gradita.
Non si prevede alcuna durata della Società (a tempo indeterminato ?) né sono previste regole nell’ipotesi che uno o più Soci, divengano, come ovvio, ad un certo punto, over 35; tantomeno si prevede l’ipotesi di successione mortis causa.
Di difficile soluzione appaiono poi tutte quelle situazioni per le quali si verifichino perdite che riducano il capitale sociale (che ricordiamo potrebbe essere di un solo euro !) al di sotto della soglia minima legale; situazioni che porterebbero direttamente la società, in assenza di adeguata ricapitalizzazione, in liquidazione o a dover intraprendere altre soluzioni.
A queste riserve “tecniche” (e altre arriveranno a breve da Autori ben più autorevoli di chi scrive), vorrei aggiungere alcune osservazioni, a mio parere, non meno importanti a sostegno dei motivi per i quali questo provvedimento non mi piace proprio.
Come noto agli Operatori del settore della consulenza fiscale ed amministrativa, costituire una SRL ordinaria costa, mediamente, sui 2.000,00 euro. Vero è che i Soci sottoscrittori devono preventivamente depositare il 25% del capitale sociale, che per una srl con il capitale minimo di Legge è di 2.500,00, ma è anche vero, come tutti sappiamo, che una volta costituita la Società, questa somma ritorna nella disponibilità della Società e, conseguentemente, dei Soci; non di rado poi, come testimoniano visure camerali di molte società, capita di incontrare società con il capitale sociale non ancora interamente versato a distanza di anni dalla costituzione.
Ora, vogliamo forse credere che una qualsivoglia attività imprenditoriale, under o over 35, non parta e decolli perché i Soci non dispongono di 2.000,00 euro per andare dal Notaio ? Siamo davvero convinti che basti risparmiare questa spesa per incentivare i giovani a “fare impresa” ? Ma ci vogliamo prendere in giro !?
Cosa me ne faccio io di una srl semplificata quando devo , PER QUALSIVOGLIA ATTIVITA’, partire e trovarmi una sede, un recapito, muovermi con la benzina a 2 euro/l, anticipare delle spese, trovare i Clienti, e…….sopravvivere ….magari perché a trent’anni pure sono sposato ed ho figli !
Inoltre, fatta la Srl semplificata, dovrò pure trovarmi un Consulente, posto che non ne abbia avuto bisogno prima per capire il laconico modello standard di atto costitutivo/statuto partorito dal “Governo Tecnico”; così come, per QUALSIVOGLIA ATTIVITA’ andrò a svolgere, necessiterò di un piccolo fido in banca ….! Già, la Banca…………affiderà un neo imprenditore “titolare” di una Società con capitale sociale di 1 euro ?
Insomma, questo provvedimento, preceduto da suoni di fanfare e da altisonanti proclami, corre il rischio , come molti altri provvedimenti governativi, di non arrecare alcun beneficio tangibile all’economia del Paese, tantomeno ai destinatari.
Siffatti provvedimenti, per portare benefici devono essere accompagnati da tutta una serie di disposizioni collegate: si potrebbe, ad esempio, introdurre un regime fiscale dedicato che comporti oneri sostenibili per la consulenza e l’amministrazione; un accompagnamento dell’attività con stages di formazione dedicati e tenuti dalle Camere di Commercio locali; strumenti bancari (fido in conto corrente, mutui agevolati) atti ad autofinanziare, almeno per i primi tempi, l’attività; bonus fiscali per assunzioni, a sua volta, di under 35; riconoscimenti per i più virtuosi da valutarsi sulla scorta dei risultati ottenuti; e via discorrendo.
Da un Governo di Professori ci si doveva aspettare ben altro che un provvedimento di due articoli e di un atto costitutivo di una sola paginetta ! Siamo in presenza di un compito copiato, e neppure bene, dal vicino di banco !
Leonardo Ambrosi