Secondo un principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24084 del 30.10.2020 l’applicazione di un regime agevolato non è ancorata esclusivamente alla veste giuridica assunta dall’Ente ma è essenziale che l’Ente stesso fornisca puntuali prove dell’effettivo svolgimento di attività senza scopo di lucro.
Viene confermato quindi che la mera affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale e l’iscrizione al registro Coni sono sì elementi essenziali per usufruire dei regimi fiscali agevolati ma da soli non sono sufficienti a garantire l’accesso agli stessi.