
Con risposta ad interpello n. 34 del 11.01.2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in presenza di tutte le condizioni previste dalla normativa, il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo ex art 28 DL 34/2020 e successive modificazioni spetta anche quando il soggetto, successivamente allo scioglimento del contratto di locazione, ha corrisposto, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, un’indennità di occupazione.
L’Amministrazione Finanziaria precisa che “ai soli fini dell’agevolazione qui in commento il rapporto tra le parti da cui scaturisce l’obbligo di pagamento dell’indennità di occupazione possa essere assimilato al rapporto derivante dal contratto di locazione, di leasing o di concessione di immobili”, pertanto con possibilità, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’emergenza epidemiologica, di usufruire del beneficio di cui all’art 28 del DL 34/2020 e ss.mm.