CORRISPETTIVI TELEMATICI

CORRISPETTIVI TELEMATICI

Con il 31 dicembre 2020 è terminato il periodo transitorio di applicazione degli obblighi di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi (scontrini/ricevute) ex D.Lgs 127/2015. Pertanto quei contribuenti che si avvalevano della cd moratoria delle sanzioni, a cui è ora precluso l’invio mensile dei corrispettivi tramite i servizi web dell’Agenzia delle Entrate,  per il 2021 devono:

– memorizzare i corrispettivi mediante i registratori telematici o la procedura web “Documento commerciale on line”;

– trasmettere i dati all’AdE entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

La sanzione prevista in caso di mancata, errata, tardiva memorizzazione o trasmissione è pari al 90% dell’Iva relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso e con riferimento a ciascuna operazione. In ogni caso, per ciascuna violazione, è previsto un minimo di € 500, importo che, sempre per ciascun inadempimento,  può essere ridotto ad € 100 se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Medesima sanzione anche per la mancata annotazione del singolo corrispettivo nel “registro di emergenza” a seguito di temporaneo mal funzionamento del registratore telematico Le predette sanzioni sono applicabili anche alle somme incassate tramite distributori automatici.

La legge di bilancio 2021 ha stabilito che, fatte salve le previste procedure alternative, in caso di omessa installazione del registratore telematico è anche applicabile la sanzione da  € 1.000 e € 4.000.