Come già scritto in precedente nl, l’art 119 del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”), a fronte di specifici interventi effettuati sugli edifici, ha introdotto nuove disposizioni al fine di usufruire di una detrazione, pari al 110%, delle spese sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2021. In alternativa i contribuenti possono optare per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito. Al beneficio possono anche accedere, indipendentemente dalla categoria catastale dell’immobile oggetto di ristrutturazione e dalla destinazione dello stesso , le ONLUS di cui al comma 10 del Dlgs460/1997, le OdV iscritte nei registri di cui alla L. 266/1991 e le APS iscritte nei registri di cui alla L. 383/2000.
Inoltre, come chiarito dalla CM 30/E/2020, non opera nemmeno la limitazione per sole due unità immobiliari, fattispecie che coinvolge esclusivamente le persone fisiche. Per ulteriori approfondimenti si rammentano anche la CM n. 24/E/2020 e la risoluzione n. 60/E/2020.
Si evidenzia che recentemente l’Agenzia delle Entrate, a seguito istanza di interpello, con risposta n. 239 dello scorso 13.04.2021, ha puntualizzato che anche le cooperative iscritte alla “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (L. 381/1991), vale a dire le cd ONLUS di diritto, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa in materia, rientrano trai soggetti beneficiari del cd Superbonus.