RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON SPETTANTI

Causa pandemia da Covid-19 l’art. 25 del DL 34/2020 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario.
Al comma 12, tra l’altro, è disposto che, se il contributo è in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle Entrate provvede, tramite emissione di apposito atto, al recupero, con conseguente irrogazione delle sanzioni ex art. 13, comma 5, del DLgs. 471/97 e applicazione dei relativi interessi.
Visto il protrarsi del periodo emergenziale sono state introdotte ulteriori tipologie di contributi a fondo perduto a cui, in tema di recupero, si applica sempre la suddetta disposizione.
Con risoluzione n. 45/E del 07.07.2021 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato i seguenti codici tributo da indicare nel modello F24ELIDE affinché i contribuenti possano versare, in tutto o in parte, gli importi precedentemente riscossi:
- “7500”, denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – contributo”;
- “7501”, denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – interessi”;
- “7502”, denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 – sanzioni”.
In sede di compilazione del modello devono essere indicati:
- – nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati del soggetto versante;
- – nella sezione “ERARIO ED ALTRO”: nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), i dati dell’atto di recupero inviato dall’Ufficio;
- – nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “codice”, i codici tributo sopra indicati; nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.
Per il versamento delle spese di notifica è utilizzato il codice tributo esistente “A100”.

