
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8285 del 16.03.2022, richiamando alcuni suoi precedenti orientamenti, ha evidenziato che il legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta, in quanto sottoscrittore della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dalla prova della concreta ingerenza nell’attività gestoria, è sempre responsabile per le obbligazioni tributarie dell’ente.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate aveva individuato quali responsabili in solido, dei tributi e delle relative sanzioni, sia il presidente dell’associazione e sia coloro che avevano assunto un’effettiva ingerenza nell’amministrazione della stessa.
Per quanto precede è dunque evidente che, in riferimento alle obbligazioni tributarie, per la figura del legale rappresentante, firmatario dei modelli dichiarativi, la responsabilità solidale scatta a prescindere dalla concreta ingerenza.
Al contrario, per i membri del consiglio direttivo si paleserà solo nel caso in cui sia dimostrata una effettiva direzione degli stessi nella gestione.