
Con le risposte all’interpello n. 404 del 02.08.2022, e n. 438 del 29.08.2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni per beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015.
Per fruire dell’agevolazione il soggetto passivo:
A tali requisiti si aggiungono quelli previsti dal suddetto DM 4.8.2016, tra cui la comunicazione in dichiarazione dei redditi della sussistenza di tali presupposti.
Con la risposta 404/2022, l’Agenzia delle Entrate, pur confermando la tassatività dell’elenco degli strumenti di pagamento recato dall’art. 3 del DM 4.8.2016, ha ammesso che la tracciabilità può essere garantita anche mediante RIBA e MAV, Con la risposta 438/2022, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che ai fini dell’agevolazione non rileva la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto e che le operazioni attive devono essere documentate con fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio o documento commerciale, e che ciò vale anche per i soggetti che beneficino eventualmente dell’esonero dagli obblighi certificativi, come nel caso delle c.d. “vendite per corrispondenza” (Risposta a interpello n. 331 del 11.05.2021).