MODELLO EAS: REMISSIONE IN BONIS

MODELLO EAS: REMISSIONE IN BONIS

Gli enti associativi che, entro il 31.03.2022, non hanno presentato il modello Eas per il periodo d’imposta 2022, possono, entro il 30.11.2022, avvalersi della cd remissione in bonis.

Ai fini del perfezionamento occorrerà versare, contestualmente alla tardiva trasmissione dell’istanza, la relativa sanzione pari ad € 250,00.

Il pagamento dovrà essere effettuato, con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario, con F24-Elide, indicando il codice tributo 8114 e come anno di riferimento quello per cui si effettua il versamento, del caso 2021 o 2022.

Nella fattispecie è preclusa la possibilità di compensazione con eventuali crediti d’imposta.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con risposta a interrogazione parlamentare n. 5-09617 del 29.09.2016, ha precisato che il termine per la presentazione del modello EAS non è da considerarsi perentorio ma l’invio tardivo esclude l’applicazione del regime di favore (decommercializzazione dei cd. corrispettivi specifici) per quelle attività poste in essere antecedentemente alla data di trasmissione.