NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI FILANTROPICI

NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI FILANTROPICI

Il quesito al quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto, si proponeva di chiarire se gli Enti Filantropici, nel rispetto delle disposizioni del Terzo Settore che con riguardo ad essi richiedono l’inserimento nel bilancio sociale di specifici contenuti, siano sempre tenuti alla redazione dello stesso in ragione della qualifica derivante dall’iscrizione nella citata sezione c), o piuttosto vi siano tenuti solo nel caso di superamento della soglia dimensionale di cui all’art. 14 CTS.

In effetti, nelle Linee Guida sulla redazione del bilancio sociale adottate con il DM 4 luglio 2019 gli Enti Filantropici non erano stati espressamente menzionati tra i “soggetti tenuti alla redazione del bilancio sociale”; piuttosto, al par. 6, punto 5), ne venivano indicati gli specifici contenuti che devono caratterizzare il documento di tali ultimi.

La nota n° 8017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali adotta e ritiene preferibile la soluzione che tali Enti Filantropici siano tenuti a redigere il bilancio sociale solo qualora superino il limite dimensionale di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo Settore, e che nel momento in cui ciò accada, dovranno inserire all’interno del bilancio sociale anche le informazioni specifiche previste dall’articolo 39 dello stesso codice, ossia uno specifico contenuto che tiene conto “della natura dell’attività esercitata, di carattere erogativo a sostegno di categorie svantaggiate o attività di interesse generale”.