L’Agenzia delle Entrate, in occasione della videoconferenza dello scorso 19 settembre, ha chiarito che il regime di franchigia Iva previsto dal DL 146/2021, per le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato, ha carattere opzionale e non costituisce un obbligo.
Qui di seguito si riporta il testo integrale della domanda con la relativa risposta fornita dall’Amministrazione Finanziaria.
D: Dal 1° gennaio 2024, il Dl 146/2021 ha previsto per Odv e Aps con ricavi non superiori a 65mila euro di applicare il regime forfettario dei c.d. contribuenti minimi (articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 190/2014). Il tenore della norma non chiarisce se tale regime è obbligatorio oppure opzionabile dagli enti. È possibile ritenere che in mancanza di una precisazione sul punto gli enti potranno scegliere di optare per un regime diverso rispetto a quello introdotto dal Dl 146/21?
R: La novità ai fini Iva, introdotta dal Dl 146/2021, per Odv e Aps pone il tema legato alla possibilità di opzionare per un regime diverso da quello dei contribuenti minori (legge 190/2014). Sul punto, l’articolo 5, comma 15 quinquies del Dl 146/2021, nell’estendere a Odv e Aps il regime fiscale riservato ai professionisti – utilizza la dicitura «applicano» facendo presupporre che si tratti di un regime naturale. La norma, infatti, prevede che «in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117» Odv e Aps che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all’articolo 1, comma 58- 63, legge 190/2014. Ebbene, dalla lettura della norma, sembrerebbe che l’estensione di tale regime ai soli fini Iva muova dal presupposto di concedere in via anticipata ad Odv e Aps un regime di favore simile a quello previsto per tali realtà dall’articolo 86 Cts. Un regime quest’ultimo che è opzionale per Odv e Aps e che induce a ritenere, sulla base di un’interpretazione sistematica dell’articolo 5, comma 15 quinquies del Dl 146/2021, che in linea con l‘articolo 86 del Cts, l ‘adesione al regime di cui alla legge 190/2014 sia un’opzione esercitabile da parte dell’ente dotato della qualifica di Odv e Aps.
Il ministero dell’Economia e delle finanze, in riscontro ad apposita interrogazione parlamentare [risposta scritta pubblicata il 6 dicembre 2023 nell’allegato al bollettino in commissione VI (Finanze), n. 5-01705, ha evidenziato come «Il cennato comma 15-quinquies, dell’articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021 prevede altresì che, nelle more della piena operatività delle disposizioni del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n.117 del 2017, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, con volume d’affari non superiore a sessantacinquemila euro, a partire dal 1° gennaio 2024 possono avvalersi del regime di franchigia previsto per i soggetti forfettari dall’articolo 1, commi da 54 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» (enfasi aggiunta, ndr.).
Ne consegue che la scelta di avvalersi del regime di franchigia previsto per i soggetti forfetari non costituisce un obbligo (ossia un regime Iva naturale), bensì una scelta opzionale.
Tale conclusione risulta coerente con la disciplina applicabile – a regime – alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale, una volta che saranno operative le disposizioni del titolo X del codice del terzo settore, che il richiamato articolo 5, comma 15-quinquies, sembra anticipare in attesa della piena operatività delle stesse.
Infatti, ai sensi dell’articolo 86 del codice del terzo settore – incluso nel suddetto titolo X – le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale «possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfetario (…) Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono avvalersi del regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella dichiarazione di inizio di attività».