Lo scorso 15 gennaio il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato il primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive per il primo trimestre dell’annualità 2023 (codice tributo 6954).
A tal proposito si ricorda che:
– il credito di imposta individuato con il primo elenco è immediatamente utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite mod F24 trasmesso attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione;
– il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo;
– l’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell’operazione.