ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO ASSICURATIVO INAIL PER ISTRUTTORI E COLLABORATORI SPORTIVI SENZA CONTRATTO

ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO ASSICURATIVO INAIL PER ISTRUTTORI E COLLABORATORI SPORTIVI SENZA CONTRATTO

Con la Circolare n. 31 del 20 maggio 2025, l’INAIL ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione della tutela assicurativa agli operatori del mondo sportivo dilettantistico. In particolare, viene escluso l’obbligo di assicurazione per gli istruttori e collaboratori di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD) che svolgano attività senza un contratto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Cosa cambia per le ASD e SSD

Il chiarimento dell’Istituto risponde a dubbi sollevati dopo l’introduzione della riforma del lavoro sportivo (D.lgs. 36/2021), che ha definito un quadro normativo specifico per il settore. Secondo l’interpretazione ufficiale:

Non sono soggetti a copertura INAIL gli associati o soci che operano in ambito sportivo o amministrativo in modo volontario o non contrattualizzato.

La tutela INAIL è obbligatoria solo per i lavoratori subordinati o per i collaboratori formalmente inquadrati, secondo i criteri definiti dalla legge.

No all’estensione per analogia

La circolare esclude anche l’applicazione per analogia delle norme sui soci lavoratori di cooperative (art. 4, DPR 1124/1965), ribadendo che la copertura INAIL nel settore sportivo non può essere generalizzata, ma segue principi selettivi e ben definiti.

Attività gestionali: contratto necessario

Anche le attività amministrative (es. segreteria, front office, gestione pagamenti) svolte all’interno di ASD o SSD sono tutelate solo se esiste un contratto di collaborazione continuativa. In caso contrario, non sussiste alcun obbligo assicurativo.

Un sistema con regole autonome La normativa sul lavoro sportivo, costruita per rispondere alle peculiarità del settore, prevale su quella generale sugli infortuni. La semplice partecipazione alla vita associativa non è sufficiente per accedere alla copertura assicurativa: sono necessari inquadramenti giuridici specifici.