
Con risposta a interpello n. 901, la Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte ha evidenziato quanto segue in relazione ai titolari di partita Iva:
– possibilità per un autonomo sportivo di usufruire del regime forfettario;
– diritto a fruire dell’aliquota ridotta dal 15 al 5 per cento per i primi 5 anni dall’apertura della partita Iva in regime forfettario;
– compilazione dei quadri RE -LM del modello Unico persone fisiche 2025.
Con la consulenza giuridica n. 956-13/2024, pubblicata solo recentemente sul sito del Comitato olimpico, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che rilevano quali componenti positivi, cui applicare il coefficiente di redditività, unicamente i compensi che eccedono l’importo di 15.000 euro, somma di cui invece occorre tenere conto ai fini della verifica della soglia annua massima (€ 85.000) che consente di applicare il regime.
Inoltre per quelle somme erogate ai collaboratori sportivi occasionali l’Agenzia delle Entrate, parrebbe ritenere, seppur indirettamente, che debbano essere assoggettate a ritenuta d’acconto del 20%.