
Con una recente massima (n. 216) il Notariato di Milano, contrariamente a precedenti orientamenti (Massime n. 14/2004 e n. 200/2021), ha evidenziato che, nel silenzio della legge, l’intervento in assemblea con mezzi di telecomunicazione, anche in via esclusiva, è ammissibile nonostante la mancanza di un’apposita disposizione dello statuto.