ASD E SSD: SOGGETTE ALL’IMPOSTE DI BOLLO LE FATTURE DEL PROFESSIONISTA

ASD E SSD: SOGGETTE ALL’IMPOSTE DI BOLLO LE FATTURE DEL PROFESSIONISTA

NUOVA RISPOSTA N° 67/2020 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCA L’ESENZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO 

Una libera professionista (inquadrata giuridicamente nel regime forfettario) ha proposto una Istanza di interpello al fine di sapere se – vista l’esenzione totale dell’imposta di bollo ex art. 27 bis della tabella “Allegato B” del dpr n° 642 del 26/10/1972, dettata, tra l’altro, alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI – le sue personali fatture, emesse nei confronti di un’associazione (regolarmente riconosciuta dal CONI), potessero legittimamente considerarsi esenti dall’imposta di bollo.

L’Agenzia delle Entrate ha risposto al quesito in maniera negativa, affermando che per le fatture emesse dalla libera professionista ad un’associazione, pur riconosciuta dal CONI, l’imposta è dovuta. 

Il ragionamento dell’Agenzia ha evidenziato due argomentazioni:

– la prima è che la lettera dell’articolo 27 bis prevede l’esenzione per “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni e attestazioni …”: ne deriva l’esclusione delle fatture e delle ricevute dai documenti esclusi dall’imposta del bollo;

– la seconda è che l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute verte a carico del soggetto che emette la fattura, cioè colui che la consegna o spedisce al destinatario della fattura, non invece a carico del soggetto che riceve la fattura (l’associazione).

In conclusione, come riportato nel testo della risposta:

<< Più precisamente si ritiene che le fatture oggetto d’interpello rientrano nel campo applicativo dell’articolo 13, n. 1, della Tariffa allegato A, parte I, annessa al dPR n.642 del 1972, il quale prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di Euro 2,00 per ogni esemplare per le “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria“.

Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 posta in calce all’articolo 13 sopracitato “L’imposta non è dovuta: a) quando la somma non supera L. 150.000(Euro 77,47) >>.

In allegato la risposta integrale n° 67/2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Verona, lì 21/02/2020

Avv. Luca Romanella

Studio Leonardo Ambrosi & Partners