ARRIVA LA RIFORMA DELLO SPORT: COSA CAMBIA PER I LAVORATORI SPORTIVI

ARRIVA LA RIFORMA DELLO SPORT: COSA CAMBIA PER I LAVORATORI SPORTIVI

GLI SCHEMI DI DECRETI LEGISLATIVI SUPERANO L’ESAME PRELIMINARE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La riforma dello Sport nasce dalla Legge 8 Agosto 2019 n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione (G.U. n. 191 del 16/08/2019).

In data 25/11/2020, il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora ha annunciato gli “Schemi di decreti legislativi” relativi alla “Riforma dello Sport” che hanno superato il cd. “Esame Preliminare” del Consiglio dei Ministri:

  • SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019 N. 86, RECANTE RIORDINO E RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI NONCHÉ DI LAVORO SPORTIVO.
  • SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019 N. 86, RECANTE MISURE IN MATERIA DI RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA DEGLI ATLETI E DELLE SOCIETÀ SPORTIVE E DI ACCESSO ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AGENTE SPORTIVO.
  • SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019 N. 86, RECANTE MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE DISCIPLINE SPORTIVE INVERNALI.
  • SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019 N. 86, RECANTE MISURE IN MATERIA DI RIORDINO E RIFORMA DELLE NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMODERNAMENTO O COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI.

Il Ministro ha subito espresso la sua soddisfazione, in particolare, per alcune delle novità introdotte: tutele per i lavoratori sportivi, professionismo femminile, accesso degli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari e nei corpi civili dello Stato, abolizione del vincolo sportivo per i più giovani sostituito da un premio di formazione.

Per completezza, va altresì evidenziato come sia invece mancata l’approvazione di quello che doveva essere, nelle intenzioni del Ministro, il primo dei Decreti: quello relativo alla Governance dello Sport. Non sono stati risolti, insomma i problemi con il Cio, la probabile nuova pianta organica del Coni e le ulteriori suddivisioni di ruoli (e poteri) fra il Coni e la Sport e Salute S.p.A.

Le reazioni del mondo sportivo sono apparse da subito fortemente in contrasto con la Riforma, specialmente con quella del lavoro sportivo. Tanto per fare un esempio, la Federazione Italiana Pallavolo ha subito dichiarato: “Nel peggior momento del paese e dello sport, con questo inizio di Riforma, si è creata una confusione senza precedenti. Sono altri gli strumenti che possono aiutare lo sport. Si sta distruggendo la storia del CONI, la centralità del primo Comitato Olimpico al mondo e il sesto al mondo per risultati olimpici. Nessuna Federazione o società sarà in grado di sostenere i costi del lavoro sportivo, nonostante le presunte facilitazioni”.

E ancora, nel calcio, il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha dichiarato “come si può pensare, specie in questo particolare momento storico, di mettere sulle spalle delle Asd anche il fardello dei rapporti di lavoro, dimenticando completamente i sacrifici e gli oneri già pesantissimi… Il decreto legislativo sul lavoro sportivo assesterà un duro colpo alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, che dovranno considerare i loro atleti dilettanti (in contrasto con le norme della Figc) come lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps con aggravio di costi e incombenze di versamenti, registrazione e altro, fermo restando che quei contributi non arriveranno mai ai destinatari in quanto la vita sportiva di un atleta si esaurisce nell’arco di pochi anni e la loro concorrenza ad una futura ipotetica pensione consterebbe di poche decine di euro”.

Dunque, lo schema di decreto che probabilmente preoccupa maggiormente il mondo dello sport dilettantistico è quello sul lavoro sportivo, ossia quello regolato dallo Schema di Decreto Legislativo in attuazione dell’Art. 5 L. n° 86 del 05/08/2019.

La riforma parte con il Titolo I relativo a “Disposizioni comuni e principi generali”, con una serie di norme che non è all’insegna dell’innovazione, ma che sembra avere la finalità di rivedere disposizioni già esistenti nel mondo dello sport dilettantistico ed in quello dello sport professionistico, ma trattandole, per la prima volta, insieme. Ad esempio, si faccia attenzione alla terminologia usata nel decreto, se fino ad oggi abbiamo sempre parlato di associazioni o società sportive dilettantistiche prive di personalità giuridica o con personalità giuridica, l’articolo 5 “Forma giuridica”, forse nell’intento di sottolineare questa unicità del lavoro sportivo tra dilettanti e professionisti, si sofferma proprio a dire che la forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici è una delle seguenti:

  • Associazione sportiva priva di personalità giuridica (ex art. 36 e ss. del c.c.);
  • Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
  • Società di cui al Libro V, Titolo V del Codice civile.

Tralasciando dunque le norme introduttive, le norme applicabili ai soli lavoratori sportivi professionistici, le norme relative alla promozione (lodevole) dello sport femminile, ed infine le norme relative agli sport equestri, iniziamo quindi a definire chi sia il nuovo lavoratore sportivo!
La riforma definisce un lavoratore sportivo colui che “senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali”. Tale definizione di “lavoratore sportivo” comporta l’estensione delle tutele previdenziali e assicurative anche al mondo dilettantistico.
L’articolo 25, comma 5, prevede che “per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario”. Anche questo comma è una svolta importante, ed apre tutta una serie di domande, giacché sembra lecito dedurre che sia possibile richiamare la normativa sulle ferie, tanto per fare un solo esempio.
Qui di seguito vengono descritte le nuove tipologie di lavoratori previste nella riforma del lavoro sportivo:

SPORTIVI AMATORIALI:
Sono previsti dall’articolo 29 dello schema di Decreto, la loro attività si svolge in maniera sempre gratuita. Viene precisato che agli stessi potranno essere erogati i compensi ex art 67 lett m) del Tuir esclusivamente come “premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive”, nonché a titolo di “indennità di trasferta e rimborsi spese”, purchè relativi a manifestazioni sportive.
In merito al trattamento, se i compensi fossero inferiori a 10.000 € allora si applicherebbe una esenzione completa sia a livello fiscale che contributivo (così come precisato all’art. 36, comma 6).
Se si superasse la soglia di 10.000 € si perderebbo entrambi i benefici, trovando così applicazione il regime per i lavoratori sportivi non amatoriali, l’imposizione fiscale riguarderà l’intero importo del compenso, non solo la somma eccedente la soglia (ad esempio per nel caso di compensi percepiti
pari a 12.000 € la tassazione sarà su 12.000 € e non su 2.000€ in eccedenza).
E’ altresì prevista l’incompatibilità con qualsiasi forma di altro rapporto di lavoro e con altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato.
Le Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche si avvalgono di lavoratori amatoriali sono soggetti all’obbligo di iscrizione all’INAIL per attività connesse allo svolgimento dell’attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

LAVORATORI SPORTIVI DILETTANTISTICI:
Si tratta di lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato ed occasionale (secondo la disciplina dell’articolo 54-bis del D.L. 24 Aprile 2017 convertito il L. 21 Giugno 2017, n. 96). All’articolo 33, comma 2, è previsto, in linea generale che: “In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro”.
È possibile distinguere tra le seguente successive forme.

LAVORATORI SPORTIVI DILETTANTISTICI SUBORDINATI:
Nell’articolo 26, al primo comma, vengono abrogate diverse disposizioni normative preesistenti come gli artt.1,2,3,5,6,7,8 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 1970), ciò lascia comunque dei dubbi circa l’integrale applicabilità delle disposizioni rimaste in vigore ai lavoratori sportivi.
A titolo d’esempio si cita l’art.7 della L.300/70 in materia di licenziamenti disciplinari, abrogato integralmente dall’art.1 dell’art.26, viene poi ripresto dall’art.3 specificando che non troverà applicazione per sanzioni disciplinari irrogate da FSN, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, come se in altri casi invece mantenesse valido ed impositivo il suo contenuto.
Nei commi seguenti dell’articolo 33, si specifica che i lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Sportivi godranno di norme e tutele similari a quelle dei lavoratori dello spettacolo, che godranno delle tutele relative agli assegni per il nucleo familiare ed anche del regime
ASpI (nel testo del decreto è così indicato ma è noto che tale indennità sia stata sostituita nel 2015 da NASpI). Entro 12 mesi verranno studiate soluzioni per la tutela del lavoro sportivo minorile, tra cui adempimenti, obblighi informativi, e la designazione di un responsabile per la protezione dei minori a carico di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
L’articolo 34 c.5 prevede che le S.S.D. devono prevedere una tutela assicurativa obbligatoria INAIL.
I subordinati saranno iscritti al futuro Fondo Pensione dei Lavorativi Sportivi gestito dall’INPS (oggi denominato Fondo Pensione Sportivi Professionistici).
Per tali lavoratori, in merito alla tassazione sui redditi da lavoro sportivo, ai soli fini fiscali (escludendo dunque l’aspetto contributivo), sopravvive la soglia di esenzione di cui all’art. 69 co.2 del T.U.I.R.: dunque esenzione solo fiscale se l’importo del reddito annuale è inferiore ai 10.000 €.
Qualora il lavoratore dilettantistico superi la soglia, la sola parte eccedente sarà soggetta a
imposizione fiscale (se il mio reddito è 12.000 € saranno soggetti a tassazione i soli 2000 €).

LAVORATORI SPORTIVI DILETTANTISTICI AUTONOMI :
Vengono iscritti alla Gestione Separata INPS (ad eccezione degli autonomi dello sport
professionistico che vengono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionistici) anche quando occasionali. Ai sensi dell’art. 35, commi 6 ed 8, quando gli stessi risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 10%, altrimenti l’aliquota verrà fissata nel 15% per l’anno 2021, nel 20% Per l’anno 2022, nel 22% per l’anno 2023 e nel 25% per l’anno 2024.
È chiaro che, per la loro stessa natura, non si applicano le tutele dei lavoratori subordinati sportivi descritte nell’articolo 33 (ad esempio indennizzabilità di eventi come infortunio, gravidanza, maternità) non essendo Co.Co.Co. non godono di DIS-COLL. Naturalmente è sempre possibile che le suddette tutele siano coperte – naturalmente non dall’INPS – da Fondi personali privati sottoscritti o da Fondi di comparto che possano un giorno essere stabiliti.
Per quanto riguarda il profilo tributaristico, si applica lo stesso regime dei lavoratori sportivi
dilettantistici di carattere subordinato, ossia ai soli fini fiscali (e mai contributivi), sopravvive la soglia di esenzione di cui all’art. 69 co.2 del T.U.I.R.: dunque esenzione solo fiscale se l’importo del reddito annuale è inferiore ai 10.000 €. Qualora il lavoratore dilettantistico superi la soglia, la sola parte eccedente sarà soggetta a tassazione (se il mio reddito è 12.000 € saranno soggetti a tassazione i soli 2000 €).

LAVORATORI SPORTIVI DILETTANTISTICI PARASUBORDINATI (CO.CO.CO)
Anche loro vengono iscritti alla Gestione Separata INPS (ad eccezione degli autonomi dello sport professionistico che vengono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionistici).
Si desume che, in considerazione delle peculiarità insite nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, non si applichino le tutele tipiche riconosciute come indennizzabili dall’Inps (es. gravidanza e malattia non professionale) mentre rimarrà riconosciuta – anche dal raffronto con l’articolo 33 – l’indennità di disoccupazione dei collaboratori cd. DIS-COLL.
L’articolo 34, al comma 4, prevede che ai titolari di Co.Co.Co. si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo INAIL.
L’articolo 35, al comma 7, prevede che quando siano iscritti solo alla Gestione Separata INPS e non anche ad altre forme di assicurazione obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica viene stabilita nel 20% per l’anno 2021, nel 24% per l’anno 2022, nel 30% per l’anno 2023 e nel 33% per l’anno 2024.
Per quanto riguarda il profilo tributaristico, anche per i Co.Co.Co. si applica il medesimo regime dei lavoratori sportivi dilettantistici di carattere subordinato ed autonomo.

CONTRATTI DI APPRENDISTATO
Infine, l’articolo 30 prevede la possibilità di instaurazione di contratti di apprendistato ed altre forme di tutela per i giovani atleti, le cui modalità saranno per lo più indicate nella Conferenza Stato – Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano.
Da una prima lettura pare che suddetta tipologia contrattuale non coincida pienamente con
l’Apprendistato disciplinato dagli artt.30-40 del D.Lgs 81/2015, bensì presenterà delle proprie specificità, a titolo d’esempio si menziona che al termine del periodo di apprendistato dei lavoratori sportivi, esso non si trasformerà in contratto a tempo indeterminato, bensì s’intenderà risolto automaticamente. All’Associazione o Società che al termine dell’apprendistato, stipuli un nuovo contratto di lavoro sportivo, verrà riconosciuto un premio di formazione tecnica secondo modalità e procedimenti che verranno secondariamente definiti.

COLLABORATORI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE:
Si tratta di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che danno diritto all’assicurazione previdenziale ed assistenziale con iscrizione alla Gestione Separata INPS.
La gestione sul piano contributivo e fiscale in prima lettura pare similare a quello degli sportivi amatoriali: qualora i compensi risultassero inferiori a 10.000 €, verrà applicata un’esenzione di pari importo sia a livello fiscale che previdenziale; al contrario si perderebbero entrambi i benefici, la tassazione riguarderà l’intero importo del compenso, e non solo la somma eccedente la soglia (in pratica se vi sono compensi per 12.000 € la tassazione sarà su 12.000 € e non su 2.000 €).

SCHEDA SANITARIA E SICUREZZA DEI LAVORATORI:
L’articolo 32 del Decreto – “Controlli sanitari per i lavoratori sportivi” – prevede l’istituzione di una scheda sanitaria per tutti i lavoratori sportivi, con la sola eccezione degli sportivi occasionali. Un duplicato della scheda sanitaria andrà depositato presso la propria Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata, le quali potranno fare convenzioni con le Regioni, al fine di garantire l’espletamento delle indagini e degli esami necessari per l’aggiornamento delle schede mediche. Tutti gli oneri ricadono sulle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ed in mancanza dell’aggiornamento le F.S.N. e D.S.A. negheranno l’autorizzazione allo svolgimento delle attività sportive.
Per quanto fissato dall’articolo 33 del Decreto, comma 1, ai lavoratori sportivi si applicano la vigente disciplina in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. L’idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo è certificata da un medico specialista in medicina dello sport sulla scorta di indagini strumentali. Se ne deduce, che i lavoratori sportivi amatoriali (esclusi dai lavoratori sportivi ex art. 25, comma 1), non siano tenuti a tale dovere.

ASSISTENZA NELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE
Le attività sportive agonistiche disciplinate da F.S.N., D.S.A. o E.P.S., così come le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, tra cui il ballo e la danza, nonché attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell’individuo, che comportino attività motorie, non sono soggette all’obbligo di coordinamento da parte di un istruttore qualificato (Diploma ISEF ed equipollenti), o di un istruttore di specifica disciplina (riconosciuto D.S.A. o E.P.S.).
Si tratta di una norma particolare poiché richiama alla mente le famose discussioni sullo yoga e sulle Delibere del Coni relative all’individuazione delle attività effettivamente sportive. Interessante anche la citazione del ballo e della danza, o meglio la citazione di una parte del ballo e della danza che non svolge evidentemente attività sportive (allora magari artistiche?) e che non fa parte della grande famiglia della danza sportiva!
Diciamo che, in generale, lo schema di decreto lascia sparsi nei suoi articoli, diversi dubbi e qualche difficoltà interpretativa.

In sintesi, attualmente si evidenzia un timore che il nuovo quadro fiscale e previdenziale non consenta al mondo sportivo dilettantistico fondamenta solide per andare avanti. Perfino l’abolizione del vincolo sportivo ha incontrato diverse riserve, ed anche per le difficoltà interpretative intraviste, la speranza, è che il testo definitivo possa incontrare decise modifiche.

La riforma va in vigore il giorno dopo la pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale. La parte più importante delle numerose regolamentazioni e delle norme di attuazione verrà definita dopo la Conferenza Stato – Regioni e Provincie autonome di Trento e di Bolzano, motivo per cui, anche per dare tempo alle Associazioni per adeguarsi, è previsto nel testo che il grosso delle nuove disposizioni andrà in vigore soltanto il 1 Settembre 2021.

a cura di
Dott.ssa Matilde Ambrosi
Avv. Luca Romanella