INFORMATIVA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE PERCEPITE NEL 2020

INFORMATIVA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE PERCEPITE NEL 2020

L’articolo 1, cc da 125 a 129, della Legge 124/2017 prevede un obbligo di informativa in capo ai soggetti che usufruiscono di erogazioni pubbliche.

Trattasi di una disposizione di interesse per quegli enti non commerciali e/o quelle imprese che percepiscono “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura (fruizione gratuita dei locali di proprietà di un ente pubblico), non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

L’onere non è applicabile ove le somme erogate siano inferiori ad € 10.000,00 annui, soglia che, secondo il Ministero del  Lavoro e delle Politiche sociali, contrariamente a quanto specificato da Assonime, è riferita al totale dei vantaggi ottenuti e non ad ogni singola corresponsione. Considerato il regime sanzionatorio, a meri fini prudenziali, si consiglia di attenersi alle direttive ministeriali. 

L’informativa, a prescindere dal regime contabile adottato e dalle dimensioni dell’impresa/ente, deve avvenire, entro il 30 giugno di ogni anno, in nota integrativa o,  in caso di esonero dalla redazione della stessa, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, o, in  mancanza, sui portali digitali delle associazioni di appartenenza.

Le informazioni da indicare riguardano:

– i dati identificativi del beneficiario;
– i dati identificativi del soggetto erogante;
– l’importo ricevuto;
– il periodo d’incasso;
– la causale dell’attribuzione.

Ai fini della rendicontazione occorre applicare il cd criterio di cassa non assumendo quindi alcun rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.

Si evidenzia infine che le società/associazioni con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, ad esempio 01.04.2020 – 31.03.2021, entro il suddetto termine e con le predette modalità, saranno tenute ad indicare, le somme ricevute dal 1° aprile  2020 al 31 marzo 2021.