
In riferimento ai contribuenti che beneficiano del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 l’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 428 del 12.08.2022, ha chiarito che, nei casi in cui l’emittente chieda al cliente il rimborso dell’imposta di bollo applicata in fattura, l’importo riaddebitato assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfetaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva.
Nel suddetto documento di prassi l’Amministrazione Finanziaria evidenzia che, nonostante l’art. 22 del DPR 642/72 preveda la solidarietà nel debito al pagamento dell’imposta di bollo tra l’emittente la fattura ed il committente, l’obbligo di apporre il bollo è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento in quanto, per tale tipo di atti, l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della sua formazione.