ASD/SSD: CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA

ASD/SSD: CERTIFICATO ANTIPEDOFILIA

Con la nuova definizione di lavoratore sportivo introdotta dalla riforma dello sport occorre tenere ben presente l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di richiedere il certificato antipedofilia, onere che, sino al 30.06.2023, come da circolare CONI del 04.04.2014, non coinvolgeva coloro che percepivano compensi ex articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR.

Per le ASD/SSD, tramite il sito del Ministero della Giustizia, è possibile richiedere il certificato all’Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica competente.

I sodalizi sportivi dilettantistici devono segnalare di essere esenti da imposta di bollo ai sensi dell’art. 27-bis, allegato d), DPR 642/72 e per effetto dell’art. 1, c. 646, della L. 145/2018.

Previsto il pagamento dei diritti (€ 3,92 senza urgenza, € 7,84 con urgenza).

Da verificare se, come chiarito in passato dal Ministero, nell’attesa del certificato, sarà possibile acquisire una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa dal lavoratore sportivo al datore di lavoro (ASD/SSD).

Tale misura si aggiunge a quanto disposto dal Decreto Delegato n° 39/2021 che, all’art. 16, intitolato “Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport”, stabilisce l’adozione, per associazioni e società sportive dilettantistiche, di modelli organizzativi e di controllo a tutela dei minori.