RIFORMA DELLO SPORT: APPROVATO IL CORRETTIVO-BIS

RIFORMA DELLO SPORT: APPROVATO IL CORRETTIVO-BIS

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Alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04.09.2023 del D.Lgs 120/2023, cd correttivo-bis, pur ancora in attesa dell’emissione di alcuni decreti attuativi previsti dalla norma, si evidenziano le principali novità in vigore dal 5 settembre 2023:

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ADEGUAMENTO STATUTI

I sodalizi sportivi dilettantistici iscritti al Registro Attività Sportive (RAS) hanno tempo, per adeguare i propri statuti ai nuovi requisiti richiesti dalla riforma, entro il 31.12.2023; per tali modifiche è necessaria una delibera adottata da un’assemblea straordinaria che, nel caso di S.S.D., dovrà tenersi avanti il Notaio. Sia per le A.S.D. che per le S.S.D. è prevista l’esenzione dal versamento dell’imposta di registro.


SEDE SOCIALE

In analogia con il Codice del Terzo Settore, per l’immobile costituente la sede sociale presso cui un ente sportivo dilettantistico svolge l’attività istituzionale statutariamente prevista, non è richiesta alcuna specifica destinazione urbanistica.


ATTIVITA’ SECONDARIE

Lo svolgimento di attività “secondarie e strumentali” (gestione bar, ristorante, vendita materiale ecc.), ad eccezione delle attività di sponsorizzazione/pubblicità e di gestione impianti sportivi, dovrà avvenire entro determinati limiti che saranno stabiliti con apposito decreto. Il mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, di quanto sopra significherà la cancellazione d’ufficio dal Registro della Attività Sportive (RAS).


LAVORO SPORTIVO

 a) Non sono lavoratori sportivi quei soggetti che svolgono “una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”. Restano dunque esclusi dalla categoria dei lavoratori sportivi, seppur previsti quali tesserati nei regolamenti tecnici delle singole FSN o DSA, i medici ed i fisioterapisti.

b) possibilità per le ASD/SSD, ricorrendone i presupposti, di avvalersi delle prestazioni di lavoro occasionale.

c) Entro le 24 ore settimanali la prestazione si presume di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co).

d) Obbligo di comunicazione, tramite il RAS, di tutti i contratti di lavoro sportivo, anche quelli inferiori ad € 5.000,00.

e) Le suddette comunicazioni non devono essere, come generalmente previsto, preventive ma possono avvenire entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto.

f) Gli adempimenti ed i versamenti inerenti le co.co.co sportive dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023 possono essere effettuati entro il 31.10.2023.

g) Non imponibilità ai fini Irap per tutti quei singoli compensi corrisposti ai co.co.co sportivi dilettanti inferiori ad € 85.000.

h) Esclusione dal versamento del premio Inail per tutti i co.co.co sportivi dilettanti a cui si applica esclusivamente la tutela assicurativa prevista dal tesseramento.

i) A fronte dei versamenti previdenziali riferiti ai compensi del periodo luglio/novembre 2023 è previsto un contributo a favore delle ASD/SSD che, nel periodo d’imposta in corso al 31.12 dell’anno precedente a quello di erogazione, hanno “conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiore a euro 100.000”. Tale beneficio è legato all’emanazione di un apposito decreto.

j) L’atto costitutivo e lo statuto devono essere obbligatoriamente depositati al RAS.

k) I sodalizi sportivi dilettantistici non sono più tenuti a presentare il modello EAS.

l) Per acquisire la personalità giuridica è obbligatorio un patrimonio minimo di € 10.000. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro è necessaria una perizia giurata redatta da un revisore legale, o da una società di revisione. In caso di diminuzione del patrimonio di oltre 1/3 a causa di perdite, lo stesso deve essere ricostituito. Al contrario, il sodalizio può decidere di continuare l’attività come associazione non riconosciuta, fondersi con altro ente o sciogliersi.