SPECIALE RIFORMA DELLO SPORT: APPROFONDIMENTO SULLE NOVITA’ DEL CORRETTIVO BIS

SPECIALE RIFORMA DELLO SPORT: APPROFONDIMENTO SULLE NOVITA’ DEL CORRETTIVO BIS

Premessa

L’applicazione della disciplina di favore riservata agli enti sportivi dilettantistici è legata alla presenza di due condizioni:

  • il riconoscimento ai fini sportivi dell’attività svolta;
  • la certificazione dell’effettiva natura dilettantistica.

La Riforma dello sport interviene sensibilmente in materia agendo su due direttrici:

  • da un lato viene previsto che le ASD/SSD ottengono il riconoscimento ai fini sportivi direttamente da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate o degli Enti di promozione sportiva (art. 10 del DLgs. 36/2021);
  • dall’altro lato, la certificazione dell’effettiva natura dilettantistica dell’ente sportivo avviene attraverso l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) tenuto presso il Dipartimento per lo sport e operativo dal 31.08.2022.

Il Registro, che, a tutti gli effetti, sostituisce il precedente Registro CONI, è ospitato su una piattaforma dedicata, raggiungibile dal sito web https://registro.sportesalute.eu/ . Con il D.Lgs. 29.8.2023 n. 120, pubblicato sulla G.U. del 04.09.2023 n. 206 e in vigore dal 05.09.2023 (c.d. correttivo bis), è stato completato l’iter di una complessiva riforma dello sport di cui vengono di seguito analizzati alcuni punti inerenti principalmente il lavoro sportivo (D.Lgs 36/2021) e l’acquisizione della personalità giuridica (D.Lgs 39/2021).

Adeguamento statutario – Termine del 31.12.2023.

Il D.Lgs 120/2023 consente agli enti esistenti di adeguare i propri statuti entro il 31.12.2023. Il mancato rispetto del termine comporterà la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).

Le modifiche statutarie effettuate entro il 31.12.2023 per adeguarsi alle novità della Riforma dello sport sono esenti dall’imposta di registro.

Per quanto riguarda i soggetti neo-costituiti, la mancata conformità dello statuto a quanto previsto dal DLgs. 36/2021 rende inammissibile la richiesta di iscrizione nel RAS.

La novità riguarda essenzialmente l’oggetto sociale del sodalizio.

In particolare le ASD/SSD possono esercitare anche attività diverse, marginali rispetto all’oggetto principale dell’ente, solo a condizione che:

  • l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano;
  • abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività principali  secondo dei limiti e dei criteri che saranno definiti con un apposito DPCM.

Il mancato rispetto dei citati criteri per due esercizi consecutivi comporta la cancellazione d’ufficio dal RAS.

In base all’art. 9 comma 1-bis del D.Lgs. 36/2021 sono in ogni caso esclusi dal computo dei citati limiti i proventi derivanti da:

  • sponsorizzazioni;
  • rapporti promo pubblicitari;
  • cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;
  • gestione di impianti e strutture sportive.

Si evidenzia che l’ente sportivo può assumere anche la forma di Ente del Terzo Settore (ETS) a condizione che venga esercitata, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. In tal caso, l’ETS può iscriversi al RAS e applicare le disposizioni di cui al DLgs. 36/2021 anche se l’attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche è svolta accanto ad un’altra delle attività di interesse generale previste dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

In sostanza, all’ETS sportivo dilettantistico è consentito l’esercizio di una o più attività principali oltre a quella di organizzazione e gestione di attività sportive.

Al contrario gli altri enti sportivi “fuori” dal Terzo Settore devono obbligatoriamente svolgere come attività principale esclusivamente quella sportiva dilettantistica.

Nello statuto deve essere espressamente prevista l’assenza di fini di lucro e quindi eventuali utili/avanzi di gestione devono essere esclusivamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.

Tale divieto subisce una parziale deroga per quanto riguarda le società e le cooperative sportive dilettantistiche, soggetti che possono infatti destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

  • ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;
  • alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

La quota di utili distribuibili è aumentata all’80% per le società sportive dilettantistiche che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari.

Tale ultima previsione è soggetta ad autorizzazione da parte della UE.

Si evidenzia infine che gli amministratori delle ASD/SSD non possono ricoprire qualsiasi carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.

Acquisto della personalità giuridica

L’iscrizione nel RAS consentirà di ottenere la personalità giuridica tramite l’intervento del notaio.  

Il D.Lgs 120/2023 ha fissato in 10.000,00 euro l’importo del patrimonio minimo per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro è necessaria una perizia giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione.

In caso di diminuzione del patrimonio di oltre 1/3 lo stesso deve essere ricostituito. Al contrario il sodalizio può decidere di continuare l’attività come associazione non riconosciuta, fondersi con altro ente o sciogliersi.

E’ stato altresì regolamentato il rapporto tra la pregressa personalità giuridica acquisita ai sensi del DPR 361/2000, del D.Lgs. 117/2017 e l’iscrizione al RAS.

Lavoro sportivo

Le principali novità in ambito riguardano:

  • la definizione di “lavoratore sportivo” e la disciplina dei rapporti di lavoro;
  • le tipologie di lavoro sportivo (subordinato e autonomo) nei settori professionistici e nell’area del dilettantismo;
  • il volontariato nell’ambito delle prestazioni sportive;
  • la definizione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

Nozione di lavoratore sportivo

Il lavoratore sportivo è definito come colui che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo e in qualità di:

  • atleta;
  • allenatore;
  • istruttore;
  • direttore tecnico;
  • direttore sportivo;
  • preparatore atletico;
  • direttore di gara.

Rientra nel novero dei lavoratori sportivi ogni tesserato che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svol­gimento di attività sportiva.

Il DLgs. correttivo 120/2023 ha specificato che il lavoratore sportivo è tale se:

  • svolge l’attività a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo (ossia ente iscritto al RASD, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, anche paralimpici, CONI, CIP, società sport e salute spa o di altro soggetto tesserato);
  • esercita le mansioni (anche ulteriori a quelle sopra indicate) indicate dal CONI e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico), che saranno riportate in un elenco tenuto dall’Autorità di Governo delegata in materia di sport.

Sono esclusi dall’ambito del lavoro sportivo i soggetti che:

  • svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale;
  • svolgono mansioni non qualificabili come sportive dalla legge o dai regolamenti sportivi, come, ad esempio, i giardinieri, gli addetti alle pulizie, i manutentori, ecc., i cui rapporti sono regolati dalle norme di diritto comune;
  • forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio è necessario essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Lavoro sportivo subordinato

Per i contratti di lavoro subordinato sportivo è dettata una disciplina speciale, comune al settore professionistico e dilettantistico (art. 26 del DLgs. 36/2021).

Sono previste numerose deroghe rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro subordinato (ad esempio in materia di licenziamento).

Il lavoro sportivo di tipo subordinato può essere a tempo indeterminato oppure a termine; il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa:

  • la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti;
  • la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, nel rispetto delle modalità pattuite nel contratto, nonché di quanto prescritto dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva.

Lavoro sportivo autonomo

Nell’ambito del lavoro sportivo autonomo, è possibile l’instaurazione di:

  • rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex articolo 50 comma 1 lett. c-bis del TUIR;
  • rapporti con soggetti titolari di partita IVA, redditi di lavoro autonomo ex articolo 53 comma 1 del TUIR;

Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente (art. 28 del DLgs. 36/2021):

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (il DLgs. correttivo 120/2023 ha previsto l’innalzamento di tale limite da 18 a 24 ore settimanali);
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

I Volontari

I sodalizi sportivi possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport:

  • in modo personale, spontaneo e gratuito;
  • senza fini di lucro, neanche indiretti;
  • esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

A seguito delle modifiche apportate dal DLgs 120/2023, possono essere rimborsate:

  • esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente;
  • anche a fronte di un’autocertificazione di cui all’art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, purché non superino l’importo di 150,00 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Profili previdenziali

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano l’attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS che, dal 01.07.2023 ha assunto la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS).

Nel settore dilettantistico i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, sono iscritti alla Gestione separata dell’INPS che prevede un’aliquota contributiva di base pari al 24% (assicurati presso altre forme obbligatorie) o del 25% (non assicurati presso altre forme obbligatorie).

Per i lavoratori autonomi del settore dilettantistico (collaboratori coordinati e continuativi e autonomi con partita IVA) è previsto l’obbligo contributivo “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”. Conseguentemente la base imponibile è costituita dalle somme eccedenti tale importo.

Dall’agevolazione contributiva sono esclusi i lavoratori subordinati sportivi dell’area del dilettantismo.

Fino al 31.12.2027, la contribuzione alla Gestione separata INPS per collaboratori e autonomi con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

Inail

L’obbligo assicurativo è previsto per i lavoratori subordinati sportivi e per i co.co.co. amministrativo-gestionali, anche qualora sussistano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze assicurative.

A seguito delle modifiche apportate dal DLgs. 120/2023 sono esclusi dal versamento del premio Inail tutti i co.co.co sportivi dilettanti per cui vige esclusivamente l’obbligo assicurativo di cui all’art. 51 della L. 289/2002, ossia la tutela assicurativa prevista dal tesseramento.

Collaborazioni amministrative e gestionali

L’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di ASD/SSD e degli altri organismi sportivi può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative (art. 37 del DLgs. 36/2021).

Si tratta, in linea generale, delle attività svolte dal personale addetto alla segreteria, al tesseramento, alla contabilità ed altri adempimenti amministrativi dell’ente.

Tali mansioni non sono qualificabili come sportive e quindi i lavoratori non sono qualificabili come “lavoratori sportivi”.

Tra i soggetti in esame non rientrano tuttavia coloro che forniscono prestazioni di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

In relazione ai rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale, viene prevista l’iscrizione alla Gestione Separata INPS, secondo la relativa disciplina previdenziale, con la possibilità di usufruire delle medesime agevolazioni sopra indicate per i collaboratori coordinati e continuativi sportivi.

A tali rapporti si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo di cui all’art. 5 co. 2 e 3 del DLgs. 23.2.2000 n. 38, con cui si prevede che ai fini dell’assicurazione INAIL:

  • il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal DPR 1124/65;
  • il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

Profili fiscali

A fronte dell’abrogazione della lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, a decorrere dal 01.07.2023, i rapporti nell’area del dilettantismo devono essere inquadrati nelle diverse categorie definite dal D.Lgs. 36/2021 (lavoro subordinato o lavoro autonomo).

Viene prevista una soglia di esenzione fino all’importo complessivo annuo di 15.000,00 euro (art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021).

L’agevolazione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di 15.000,00 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo e sull’eccedenza si applicano le regole ordinarie in tema di ritenute fiscali e addizionali IRPEF.

Al fine di monitorare l’eventuale superamento della soglia, all’atto del pagamento, il lavoratore sportivo rilascia un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.

Per il periodo d’imposta 2023 convivono due discipline fiscali differenti:

  • 01.01.2023 – 30.06.2023 Redditi diversi con soglia di non imponibilità fino a 10.000,00 euro;
  • 01.07.2023 – 31.12.2023 Redditi di lavoro subordinato o a questi assimilati, oppure di lavoro autonomo, con soglia di non imponibilità è pari a 5.000,00 euro.

Premi

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 co. 2 del DPR 600/73 (art. 36 co. 6-quater del DLgs. 36/2021).

Tali somme sono quindi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con aliquota del 20%.

Esenzione dalla base imponibile irap

Il DLgs. correttivo 120/2023 ha introdotto una specifica agevolazione IRAP, applicabile a tutti i sin­goli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’im­­­porto annuo di 85.000,00 euro; tali somme non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.