Premessa
L’applicazione della disciplina di favore riservata agli enti sportivi dilettantistici è legata alla presenza di due condizioni:
La Riforma dello sport interviene sensibilmente in materia agendo su due direttrici:
Il Registro, che, a tutti gli effetti, sostituisce il precedente Registro CONI, è ospitato su una piattaforma dedicata, raggiungibile dal sito web https://registro.sportesalute.eu/ . Con il D.Lgs. 29.8.2023 n. 120, pubblicato sulla G.U. del 04.09.2023 n. 206 e in vigore dal 05.09.2023 (c.d. correttivo bis), è stato completato l’iter di una complessiva riforma dello sport di cui vengono di seguito analizzati alcuni punti inerenti principalmente il lavoro sportivo (D.Lgs 36/2021) e l’acquisizione della personalità giuridica (D.Lgs 39/2021).
Adeguamento statutario – Termine del 31.12.2023.
Il D.Lgs 120/2023 consente agli enti esistenti di adeguare i propri statuti entro il 31.12.2023. Il mancato rispetto del termine comporterà la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).
Le modifiche statutarie effettuate entro il 31.12.2023 per adeguarsi alle novità della Riforma dello sport sono esenti dall’imposta di registro.
Per quanto riguarda i soggetti neo-costituiti, la mancata conformità dello statuto a quanto previsto dal DLgs. 36/2021 rende inammissibile la richiesta di iscrizione nel RAS.
La novità riguarda essenzialmente l’oggetto sociale del sodalizio.
In particolare le ASD/SSD possono esercitare anche attività diverse, marginali rispetto all’oggetto principale dell’ente, solo a condizione che:
Il mancato rispetto dei citati criteri per due esercizi consecutivi comporta la cancellazione d’ufficio dal RAS.
In base all’art. 9 comma 1-bis del D.Lgs. 36/2021 sono in ogni caso esclusi dal computo dei citati limiti i proventi derivanti da:
Si evidenzia che l’ente sportivo può assumere anche la forma di Ente del Terzo Settore (ETS) a condizione che venga esercitata, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. In tal caso, l’ETS può iscriversi al RAS e applicare le disposizioni di cui al DLgs. 36/2021 anche se l’attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche è svolta accanto ad un’altra delle attività di interesse generale previste dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
In sostanza, all’ETS sportivo dilettantistico è consentito l’esercizio di una o più attività principali oltre a quella di organizzazione e gestione di attività sportive.
Al contrario gli altri enti sportivi “fuori” dal Terzo Settore devono obbligatoriamente svolgere come attività principale esclusivamente quella sportiva dilettantistica.
Nello statuto deve essere espressamente prevista l’assenza di fini di lucro e quindi eventuali utili/avanzi di gestione devono essere esclusivamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
Tale divieto subisce una parziale deroga per quanto riguarda le società e le cooperative sportive dilettantistiche, soggetti che possono infatti destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:
La quota di utili distribuibili è aumentata all’80% per le società sportive dilettantistiche che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari.
Tale ultima previsione è soggetta ad autorizzazione da parte della UE.
Si evidenzia infine che gli amministratori delle ASD/SSD non possono ricoprire qualsiasi carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.
Acquisto della personalità giuridica
L’iscrizione nel RAS consentirà di ottenere la personalità giuridica tramite l’intervento del notaio.
Il D.Lgs 120/2023 ha fissato in 10.000,00 euro l’importo del patrimonio minimo per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.
Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro è necessaria una perizia giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione.
In caso di diminuzione del patrimonio di oltre 1/3 lo stesso deve essere ricostituito. Al contrario il sodalizio può decidere di continuare l’attività come associazione non riconosciuta, fondersi con altro ente o sciogliersi.
E’ stato altresì regolamentato il rapporto tra la pregressa personalità giuridica acquisita ai sensi del DPR 361/2000, del D.Lgs. 117/2017 e l’iscrizione al RAS.
Lavoro sportivo
Le principali novità in ambito riguardano:
Nozione di lavoratore sportivo
Il lavoratore sportivo è definito come colui che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo e in qualità di:
Rientra nel novero dei lavoratori sportivi ogni tesserato che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.
Il DLgs. correttivo 120/2023 ha specificato che il lavoratore sportivo è tale se:
Sono esclusi dall’ambito del lavoro sportivo i soggetti che:
Lavoro sportivo subordinato
Per i contratti di lavoro subordinato sportivo è dettata una disciplina speciale, comune al settore professionistico e dilettantistico (art. 26 del DLgs. 36/2021).
Sono previste numerose deroghe rispetto alla generalità dei rapporti di lavoro subordinato (ad esempio in materia di licenziamento).
Il lavoro sportivo di tipo subordinato può essere a tempo indeterminato oppure a termine; il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa:
Lavoro sportivo autonomo
Nell’ambito del lavoro sportivo autonomo, è possibile l’instaurazione di:
Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente (art. 28 del DLgs. 36/2021):
I Volontari
I sodalizi sportivi possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport:
Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
A seguito delle modifiche apportate dal DLgs 120/2023, possono essere rimborsate:
Profili previdenziali
I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano l’attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS che, dal 01.07.2023 ha assunto la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS).
Nel settore dilettantistico i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, sono iscritti alla Gestione separata dell’INPS che prevede un’aliquota contributiva di base pari al 24% (assicurati presso altre forme obbligatorie) o del 25% (non assicurati presso altre forme obbligatorie).
Per i lavoratori autonomi del settore dilettantistico (collaboratori coordinati e continuativi e autonomi con partita IVA) è previsto l’obbligo contributivo “sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui”. Conseguentemente la base imponibile è costituita dalle somme eccedenti tale importo.
Dall’agevolazione contributiva sono esclusi i lavoratori subordinati sportivi dell’area del dilettantismo.
Fino al 31.12.2027, la contribuzione alla Gestione separata INPS per collaboratori e autonomi con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
Inail
L’obbligo assicurativo è previsto per i lavoratori subordinati sportivi e per i co.co.co. amministrativo-gestionali, anche qualora sussistano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze assicurative.
A seguito delle modifiche apportate dal DLgs. 120/2023 sono esclusi dal versamento del premio Inail tutti i co.co.co sportivi dilettanti per cui vige esclusivamente l’obbligo assicurativo di cui all’art. 51 della L. 289/2002, ossia la tutela assicurativa prevista dal tesseramento.
Collaborazioni amministrative e gestionali
L’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di ASD/SSD e degli altri organismi sportivi può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative (art. 37 del DLgs. 36/2021).
Si tratta, in linea generale, delle attività svolte dal personale addetto alla segreteria, al tesseramento, alla contabilità ed altri adempimenti amministrativi dell’ente.
Tali mansioni non sono qualificabili come sportive e quindi i lavoratori non sono qualificabili come “lavoratori sportivi”.
Tra i soggetti in esame non rientrano tuttavia coloro che forniscono prestazioni di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
In relazione ai rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale, viene prevista l’iscrizione alla Gestione Separata INPS, secondo la relativa disciplina previdenziale, con la possibilità di usufruire delle medesime agevolazioni sopra indicate per i collaboratori coordinati e continuativi sportivi.
A tali rapporti si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo di cui all’art. 5 co. 2 e 3 del DLgs. 23.2.2000 n. 38, con cui si prevede che ai fini dell’assicurazione INAIL:
Profili fiscali
A fronte dell’abrogazione della lettera m) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, a decorrere dal 01.07.2023, i rapporti nell’area del dilettantismo devono essere inquadrati nelle diverse categorie definite dal D.Lgs. 36/2021 (lavoro subordinato o lavoro autonomo).
Viene prevista una soglia di esenzione fino all’importo complessivo annuo di 15.000,00 euro (art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021).
L’agevolazione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.
Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di 15.000,00 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo e sull’eccedenza si applicano le regole ordinarie in tema di ritenute fiscali e addizionali IRPEF.
Al fine di monitorare l’eventuale superamento della soglia, all’atto del pagamento, il lavoratore sportivo rilascia un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.
Per il periodo d’imposta 2023 convivono due discipline fiscali differenti:
Premi
Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 co. 2 del DPR 600/73 (art. 36 co. 6-quater del DLgs. 36/2021).
Tali somme sono quindi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con aliquota del 20%.
Esenzione dalla base imponibile irap
Il DLgs. correttivo 120/2023 ha introdotto una specifica agevolazione IRAP, applicabile a tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000,00 euro; tali somme non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.