In considerazione delle novità introdotte dalla cd “Riforma dello sport”, del caso dall’articolo 35 del D.lgs 36/2021, l’INPS, con circolare n 88 del 31.10.2023, tra gli altri, ha fornito alcuni chiarimenti circa gli obblighi contributivi per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico.
In estrema sintesi l’Istituto conferma che:
– gli sportivi con contratti co.co.co. o titolari di partita Iva devono iscriversi alla Gestione separata Inps ex L. 335/1995;
– l’aliquota contributiva di base è pari al 24%, per i soggetti assicurati ad altri enti previdenziali obbligatori, o del 25%;
– l’obbligo contributivo si applica solo sull’importo eccedente la soglia di € 5.000, franchigia da calcolare considerando solo i compensi erogati dal 01.07.2023, pertanto con esclusione dal conteggio di determinazione del suddetto limite delle somme erogate nel corso del 1° semestre 2023;
– fino al 31.12.2027 la contribuzione dovuta per co.co.co/titolari di partita Iva è ridotta del 50%;
– per i lavoratori sportivi dilettanti, impiegati con contratti co.co.co, la comunicazione dei dati può essere effettuata con le modalità ordinarie, oppure tramite il Registro delle Attività Sportive dilettantistiche (RAS);
– il pagamento dei contributi della gestione separata avviene tramite F24 con utilizzo della causale “CXX” oppure “C10”.
PROROGA: in riferimento agli importi corrisposti dai sodalizi nei mesi di luglio, agosto e settembre 2023 con la circolare l’INPS ufficializza il differimento per:
– il versamento dei contributi da effettuarsi entro il nuovo termine del 16.12.2023;
– i previsti adempimenti da effettuarsi entro il nuovo termine del 31.12.2023.