IL RUOLO DEL “PROTECTOR” NEL TRUST

IL RUOLO DEL “PROTECTOR” NEL TRUST

L’angolo del Trust, a cura del Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone

Il guardiano di un Trust con beneficiari in via generale non è un soggetto obbligatorio all’interno dell’atto, tuttavia le leggi regolatrici, in presenza di particolari circostanze, ne prevedono l’obbligo di nomina. Di norma il disponente ha la facoltà di nominare un guardiano già nel momento in cui decide di istituire il Trust, oppure lo può nominare in un secondo momento con atto separato.
Il guardiano (persona fisica o persona giuridica) svolge un ruolo fondamentale specie se il Trust è di tipo discrezionale, ovverosia quando l’atto istitutivo prevede che il Trustee possa decidere in autonomia se e quando eseguire delle attribuzioni di reddito o di capitale a favore dei beneficiari.
I poteri del guardiano si possono distinguere in tre diverse tipologie:
• poteri diretti di disposizione e di gestione del Trust (es. la revoca o la sostituzione del trustee);
• poteri di controllo nelle decisioni del trustee, prestando o meno il suo consenso con l’apposizione della firma;
• poteri di direzione e di istruzione al trustee sul compimento di determinati atti.
Si può affermare che il guardiano è l’unica figura che può interferire con il trustee in decisioni riguardanti la corretta esecuzione sul programma del Trust e, nei casi più estremi, detiene il potere di revoca e sostituzione dello stesso trustee.
Il guardiano ha un vero e proprio potere di veto sulle decisioni gestionali del trustee, l’atto di un Trust infatti può stabilire una o più materie nelle quali questa autorità dev’essere esercitata. A titolo di esempio il guardiano potrebbe porre il suo consenso nel caso di alienazione di un bene del fondo, oppure nel caso di distribuzione del capitale del Trust ai beneficiari;
è essenziale quindi che nella redazione dell’atto istitutivo sia ben precisato che il “parere obbligatorio” nella richiesta sia o meno vincolante per il trustee.
Il guardiano è anche una figura di garanzia nei confronti dei beneficiari e possiede la facoltà, ma anche la responsabilità, di esercitare un controllo diretto sull’attività del Trustee prendendo regolare visione del rendiconto del Trust.
Preme evidenziare che i poteri del guardiano devono essere esercitati sempre nel pieno rispetto dell’atto istitutivo del Trust e che non dovrebbero mai travalicare un certo perimetro che deve essere necessariamente previsto nel regolamento dello stesso. Se il guardiano esercitasse un potere diretto troppo invasivo nei confronti delle decisioni del trustee, esso potrebbe anche essere riqualificato come “trustee di fatto” e di conseguenza ne assumerebbe tutti gli oneri di fronte alla legge e ai beneficiari.
Il guardiano, al pari del trustee, è investito di poteri fiduciari dall’atto di Trust; ciò comporta veri e propri obblighi nei confronti dei beneficiari, i quali si affideranno a tale figura affinché vi sia un adeguato controllo sull’attività corrisposta dal trustee grazie al regolamento posto in essere dal disponente all’atto istitutivo del Trust.
Infine, occorre segnalare che il guardiano di un Trust dovrebbe preferibilmente essere un soggetto terzo sia nei confronti dei beneficiari sia nei confronti del disponente.
Peraltro nella redazione di “family Trust” sarebbe sempre preferibile indicare come “Protector” anche uno o più “beneficiari” in quanto concretamente interessati ad una gestione corretta, prudente e responsabile del Trust.
Spesso, viene data la possibilità al “Protector” di sostituirsi al “trustee” in casi di incapacità di intendere e volere temporanea o permanente al fine di dare “continuità” gestionale e patrimoniale al Trust stesso con enorme risparmio in termini di imposte di successione.
Concludendo, la figura del protector è decisamente un valore aggiunto che viene attribuito ad un Trust, esso infatti potrà assolutamente garantire maggior trasparenza e responsabilità nella propria gestione futura.

Mauro Norton Rosati – Linktree