L’angolo del Trust, a cura del Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone
La prima richiesta che qualsivoglia Ufficio pubblico o istituto bancario propone e richiede ad un “trustee” per l’apertura di un rapporto bancario o altro è l’iscrizione del Trust alla Camera di Commercio.
Logicamente per un addetto ai lavori tale richiesta appare “scandalosa” in quanto ci si rende conto, in pratica, come soggetti che per funzione e lavoro, dovrebbero essere edotti ed a conoscenza di tale istituto, (operatori di banche, poste, assicurazioni, enti locali, uffici tributi ed sportelli di attività produttive, strutture socio sanitarie…) nulla sanno se non istintivamente e meccanicamente “mi porta il certificato di iscrizione?”…
Prontamente la riposta è:” ma scusi ma lei lo sa che cosa è il Trust? Ma lo sa che non è iscrivibile al REA?”
E così vanno nel panico e cascano dalle nuvole! Che tristezza! Dirigenti che non sanno tale particolarità! E dire che non è stato introdotto qualche mese fa! Ma dal 1995! e da allora nessuno operatore di servizi si è mai premurato di studiarlo.
Allora lo STUDIO CASSIEL cercherà una volta per tutte di chiarire tale “difficile problematica”.
Non intendo nuovamente parlare del Trust ma è bene evidenziare che il M.I.S.E con protocollo n.0175206 del 25/11/2010 ha data una esplicita e chiara risposta ad un interpello della CCIA di PARMA proprio sulla iscrivibili’ del trust commerciale al REA.
La posizione è stata chiara: solamente i soggetti iscrivibili in quanto tali nel REA (ditte individuali, società di persone e di capotali, associazioni riconosciute, consorzi ecc.) e cioè solamente quelle identificate
ex art. 2188 c.c sono assoggettate all’obbligo di iscrizione.
La ratio è rappresentata dall’ osservanza del principio del “numerus clausus”: tale espressione latina è generalmente usata per indicare che non è ammessa la creazione di altri istituti affini oltre quelli previsti dall’ordinamento in un determinato settore.
In conclusione, non essendo previsto “il trust” nell’art.2188 c.c lo stesso non può essere autonomamente iscritto nel REA.
Unica eccezione è rappresentata solamente se il Trust è detentore di “quote societarie “di società in accomandita semplice (socio accomandante) ovvero di società a responsabilità limitata.