Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, con nota n. 15849 del 19.11.2024, ha fornito un parere circa l’idoneità, ai fini del conseguimento della personalità giuridica, di un patrimonio formato dai cd “intangible assets”, vale a dire quegli elementi costituiti da proprietà intellettuale, quindi con un valore potenziale ma di difficile monetizzazione (CNN, studio n. 10-2022, nota n. 7).
Nel documento viene evidenziato che, per quanto previsto dal legislatore (articolo 22 del Codice del Terzo Settore), nella formazione del patrimonio di un ETS possono rientrare i beni immateriali (brevetti, marchi ecc) ma non quei diritti che hanno per oggetto un comportamento soggettivo quali, ad esempio, l’apporto di opere e servizi.
Il Ministero sottolinea inoltre la responsabilità del notaio, figura centrale nella verifica preliminare dei requisiti richiesti dalla legge, il quale deve assicurarsi che il patrimonio minimo sia conforme alle disposizioni normative prima di procedere con l’istanza di iscrizione al RUNTS o di riconoscimento della personalità giuridica.
Se i requisiti non sono rispettati il notaio deve astenersi dal deposito della domanda e comunicare le motivazioni ai richiedenti.