TRUST E SOCIETA SEMPLICE:  IL TRUST VINCE SEMPRE!

TRUST E SOCIETA SEMPLICE:  IL TRUST VINCE SEMPRE!

L’angolo del Trust, a cura del Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone

Di fronte all’esigenza di proteggere il patrimonio, pianificare la successione e gestire in modo efficiente i rapporti familiari o aziendali, spesso ci si trova a valutare se ricorrere a una società semplice o a un trust. Cerchiamo di chiarire al meglio con una sintetica ma chiara  analisi comparativa, con particolare attenzione alle ragioni che possono far preferire il trust rispetto alla società semplice in determinate situazioni.

La Società Semplice (S.s.) è la forma più elementare di società di persone prevista dal codice civile italiano. 

I soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali  anche se è possibile stabilire accordi interni per regolare l’apporto di capitali e i rischi. 

Si utilizza prevalentemente per attività non commerciali (es. gestione di patrimoni immobiliari, attività agricole ecc.).

Il Trust come gia’ varie volte ricordato,è  un istituto di origine anglosassone, regolato in Italia dalla Convenzione de L’Aja del 1985, che prevede la separazione del patrimonio conferito in trust rispetto al patrimonio personale del disponente (settlor) e del trustee. 

– Vi sono tre (o quattro) soggetti fondamentali: 

  – Disponente (Settlor), colui che istituisce il trust e vi conferisce i beni. 

  – Trustee, soggetto che amministra e gestisce i beni nell’interesse dei beneficiari. 

  – Beneficiari, coloro a cui spettano i vantaggi (economici o meno) del trust. 

  – Guardiano (Protector), figura eventuale di controllo. 

Finalità e tipici campi di applicazione

la Società semplice è preposta alla Gestione di patrimoni immobiliari: spesso usata per amministrare uno o più immobili in maniera congiunta tra familiari. 

– Attività agricole o di mero godimento: non può esercitare attività commerciali. 

– Semplicità formale e costi ridotti: la costituzione e la gestione sono snelle, ma comportano alcune limitazioni operative. 

Trust

– Protezione patrimoniale:  il trust consente una vera e propria separazione tra il patrimonio conferito e il patrimonio personale del disponente/trustee; ciò favorisce un alto livello di tutela da possibili aggressioni di terzi creditori (purché il trust non sia istituito in frode). 

– Pianificazione successoria: flessibilità nel regolare i criteri di attribuzione dei beni ai beneficiari; si possono prevedere diverse clausole (distribuzione progressiva, vincoli di destinazione ecc.). 

– Tutela di soggetti fragili: possibilità di destinare in via continuativa risorse a soggetti incapaci o con disabilità, con gestione professionale. 

– Continuità e governance aziendale: trasferimento e gestione di partecipazioni societarie in modo da garantire la continuità di impresa.

 Aspetti legali e garanzia del patrimonio

Nella  Società semplice

– Il patrimonio rimane formalmente di proprietà dei soci, che ne rispondono con tutti i loro beni, salvo accordi interni. 

– Non esiste una netta separazione patrimoniale “a prova di creditori” esterni, se non nei limiti della personalità dei soci. 

– In caso di successione, le quote societarie rientrano nel patrimonio del de cuius e seguono la disciplina della successione legittima o testamentaria. Non è sempre facile garantire una gestione unitaria se vi sono più eredi.

Nel Trust:

– Il patrimonio conferito è segregato: non è aggredibile dai creditori personali del trustee o del disponente (a meno di azioni revocatorie se il trust è creato in frode ai creditori). 

– Consente di dettare regole successive alla morte del disponente in modo puntuale, senza ricadere interamente nelle norme sulla comunione o sulla divisione ereditaria “classica”. 

– È uno strumento estremamente duttile, adattabile alle esigenze di ciascuna famiglia o impresa (es. clausole sulla governance dell’azienda, meccanismi di sostituzione del trustee, protezione di minori, ecc.).

 Aspetti fiscali

La Società semplice :

– Non è soggetto passivo IRES (imposta sul reddito delle società), ma i redditi prodotti sono imputati “per trasparenza” ai soci in base alle quote di partecipazione, ed essi vi pagano le relative imposte. 

– Per i redditi derivanti da attività non commerciale (es. gestione di immobili), valgono le regole ordinarie sui redditi fondiari. 

Il Trust:

  • La fiscalità può essere più articolata e dipende dal tipo di trust (trasparente vs opaco)

– Al conferimento dei beni in trust si applicano, a seconda dei casi, le imposte indirette (di registro, ipotecaria, catastale) ij  misura fissa  e, se sussistono trasferimenti di ricchezza, anche le imposte di successione e donazione( questa ipotesi solamnete al momento della assegnazione ai beneficiari dei beni del” trust fund”.

– Nel corso della vita del trust: 

  – Un trust trasparente imputa i redditi direttamente ai beneficiari. 

  – Un trust opaco viene tassato in capo al trust stesso.

Pertanto ,  se ben strutturato, il trust può risultare vantaggioso dal punto di vista della pianificazione fiscale e della tutela patrimoniale, ma richiede un’attenta analisi per evitare fattispecie elusive o contestazioni.

Gestione e Governance

Società semplice:

– È gestita dai soci, salvo patti contrari. 

– Le decisioni fondamentali richiedono il consenso della maggioranza dei soci in base alle quote. 

– In caso di conflitti tra soci o con i loro eredi, la governance può diventare complessa.

Trust

– La gestione è affidata al trustee, che agisce con un potere discrezionale (in caso di trust discrezionale) o nel rispetto di istruzioni dettagliate (in caso di fixed trust ). 

  • Il disponente può nominare un guardiano (protector) che ha poteri di controllo o di veto su decisioni rilevanti.
  •  I beneficiari non hanno di solito poteri gestionali, ma diritti di informazione e di tutela.
  • L’assetto può essere strutturato con notevole elasticità, inserendo clausole e procedure ben definite per la risoluzione di conflitti nonchè clausole specifiche che il ns.studio Cassiel ha individuato per ottimizzare il carico fiscale.

                                concludendo:

Vantaggi del Trust rispetto alla Società semplice

1. Protezione più forte del patrimonio: la segregazione tipica del trust tutela meglio i beni da possibili aggressioni da parte di creditori personali del disponente o del trustee, ove non sussistano profili di frode. 

2. Pianificazione successoria più flessibile: il disponente può stabilire come e quando i beneficiari riceveranno i beni, con clausole anche molto articolate e personalizzate. 

3. Strumento più “plasmabile”: il trust consente di inserire vincoli o obiettivi di destinazione (es. mantenimento di un familiare debole) con maggiore libertà rispetto a una società. 

4. Riservatezza: la costituzione e la gestione di un trust non sono sottoposte agli stessi adempimenti pubblici richiesti a una società (non esiste un Registro Imprese del trust), anche se la trascrivibilità e la trasparenza nei confronti dei terzi rimangono requisiti importanti. 

La società semplice  resta uno strumento elementare, adatto a situazioni non troppo complesse (p.es. gestione di piccoli patrimoni immobiliari, attività agricole di base o accordi familiari con bassa conflittualità). Tuttavia, non offre una separazione patrimoniale robusta né una pianificazione successoria flessibile.

Il  trust, al contrario, consente di ottenere una protezione patrimoniale significativa e una **grande flessibilità nella gestione e pianificazione dei passaggi generazionali, dei vincoli e degli obiettivi di destinazione. Questo giustifica una preferenza per il trust nei casi in cui la famiglia o l’impresa voglia assicurarsi:

– Maggiore tutela dei beni  dagli eventi esterni (aggressioni creditorie, conflitti familiari). 

– Pianificazione personalizzata della successione, soprattutto per esigenze particolari (figli minori, soggetti disabili, ecc.). 

– Gestione professionale  continuativa del patrimonio o dell’azienda, senza dover contare unicamente sul potere di soci-eredi.

Naturalmente, la scelta definitiva richiede un’analisi approfondita di ogni situazione specifica (tipologia di beni, rischi, obiettivi familiari, aspetti fiscali, costi e struttura desiderata), possibilmente affiancati da professionisti esperti in diritto societario, trust e pianificazione patrimoniale.

Mauro Norton Rosati – Linktree