Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota 20.01.2025, n. 809, ha fornito chiarimenti in merito alla procedura di vidimazione dei registri dei volontari relativi alle sedi secondarie di un Ente del Terzo Settore (ETS).
Nel documento viene precisato che, per gli ETS aventi una pluralità di sedi operative territorialmente distanti, sarebbe irragionevole non consentire l’istituzione di registri dei volontari relativi alle singole sedi.
Condizione essenziale è che ciò avvenga con modalità tali da garantire l’assolvimento degli obblighi di registrazione e assicurazione dei volontari e la certezza delle scritture.