TRASFORMAZIONE DI SRL IN TRUST: AMMISSIBILITA’

TRASFORMAZIONE DI SRL IN TRUST: AMMISSIBILITA’

L’angolo del Trust, a cura del Prof. Mauro Norton Rosati di Monteprandone

In Italia, la “trasformazione” di una società di capitali (ad esempio una S.r.l.) in un trust non trova una disciplina specifica nel Codice Civile, né esiste un riconoscimento normativo che assimili il trust alle altre forme di enti giuridici (società, consorzi, associazioni riconosciute, fondazioni, etc.) disciplinate in via organica.

Il trust è infatti uno strumento giuridico di origine anglosassone, la cui efficacia in Italia è riconosciuta grazie alla ratifica della Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985 (Legge 16 ottobre 1989, n. 364), ma che non assume la natura di “soggetto di diritto” autonomo in base all’ordinamento italiano.

Per questo motivo, non è prevista una “trasformazione omogenea” in senso tecnico-giuridico da S.r.l. a trust. In altri termini, non ci troviamo dinanzi a una fattispecie di “trasformazione” classica come disciplinata dagli articoli 2498 ss. del Codice Civile (trasformazione omogenea tra società di capitali, di persone, cooperative, consorzi, ecc.). Viene invece talvolta presa in considerazione la “trasformazione eterogenea”, prevista per il passaggio da società di capitali a consorzi, associazioni riconosciute, fondazioni o altre tipologie di enti non societari (art. 2500-septies c.c. e seguenti).

Tuttavia, anche qui sorgono problemi interpretativi, poiché il trust non è un “ente” e non può essere assimilato nemmeno a fondazioni o associazioni riconosciute.

Ne consegue che, non si avrebbe mai  una “trasformazione diretta” ma piuttosto un’operazione articolata che può includere: 

1. Scioglimento e liquidazione (o altre operazioni straordinarie) della società. 

2. Cessione/trasferimento/conferimento del patrimonio societario in un trust di nuova costituzione. 

Al termine di tali operazioni, la S.r.l. si estingue e viene cancellata dal Registro delle Imprese (e dal REA), mentre il trust si costituisce come “rapporto giuridico” disciplinato dall’atto istitutivo e dalla legge regolatrice estera prescelta (nel rispetto dei limiti di ordine pubblico).

Il Ns.STUDIO CASSIEL ha provveduto  nel 2020  a prpcedere alla trasformazione di una SRL in TRUST : infatti  negli ultimi anni, alcuni studi della Fondazione Italiana del Notariato (o comunque riconducibili all’ambito notarile) hanno avanzato un’interpretazione più aperta circa la possibilità di trasformare una società di capitali (ad es. S.r.l.) in un trust attraverso la cosiddetta “trasformazione eterogenea” (art. 2500-septies c.c.), ricomprendendo il trust tra gli “altri enti” previsti dalla norma. 

Di seguito un inquadramento sintetico:

La  “trasformazione eterogenea” prevista dall’art. 2500-septies c.c. consente la trasformazione (cosiddetta “eterogenea”) di società di capitali in fondazioni, associazioni riconosciute, consorzi, comunioni d’azienda e, in modo più generico, in “altri enti diversi da società”.

Proprio questa “clausola aperta “ (“altri enti”) è stata sfruttata da una corrente minoritaria della dottrina e della prassi notarile per includervi il trust  sostenendo che la Convenzione de L’Aja del 1985 (ratificata con L. 364/1989) riconosce l’istituto e che, per alcune finalità, si possa trattare il trust come “ente” di destinazione”.

In alcuni approfondimenti pubblicati (ad esempio, nei “Quaderni” o in “Studi e Materiali” della Fondazione, oppure in contributi di notai attivi nell’area trust), si ipotizza che:

1. Il trust, pur non essendo un soggetto di diritto autonomo (come lo è una fondazione o un’associazione riconosciuta), possa in certi casi  assolvere una funzione analoga a un ente collettivo di destinazione patrimoniale (ad es. un trust di scopo o un trust con beneficiari determinati), con “separazione”  di un patrimonio dai disponenti. 

2. Non vi sia, nel dettato normativo, un espresso divieto di ricondurre il trust tra gli “altri enti” di cui all’art. 2500-septies c.c., qualora rispetti determinate caratteristiche (atto istitutivo formale, certezza dello scopo e/o dei beneficiari, “organo” di gestione individuabile nel trustee, ecc.). 

3. L’ufficio del Registro delle Imprese (o REA) potrebbe, di conseguenza, iscrivere l’operazione come “trasformazione eterogenea” – da società a “trust” – purché supportata da un atto notarile conforme a questa impostazione salvo sempre l’applicabilita’ del rilascio da parte della Cancelleria Imprese del relativo “certificato” di non opposizione alla operazione predetta.

In questa prospettiva, la Fondazione Notariato ha aperto  alla possibilità che, in talune condizioni, la trasformazione diretta avvenga con conseguente annotazione presso la Camera di Commercio competente.

Conclusioni:

È vero che esiste  un filone di pensiero favorevole (sostenuto, in parte, da studi e pubblicazioni riconducibili alla Fondazione Notariato) che consente di  interpretare estensivamente  l’art. 2500-septies c.c., ammettendo la trasformazione di una S.r.l. in trust. 

– Questa impostazione però  non è pacifica: molte Camere di Commercio e molta dottrina restano scettiche  o contrarie, ritenendo il trust privo dei requisiti soggettivi di un “ente”. 

– Sul piano pratico, dove la Camera di Commercio e il notariato locale lo consentono (come a Padova), si può procedere con l’iscrizione cosi come del resto è stata perfezionata dal Ns.studio Cassiel di Londra.

In definitiva, la “favorevole” espressione della Fondazione Notariato rappresenta  un’opinione autorevole , ma non vincolante in termini di certezza legale per tutto il territorio nazionale, restando uno scenario giuridico in evoluzione  che dipende molto dalla prassi locale e dall’interpretazione (più o meno estensiva) di ogni singolo distretto notarile e di ogni ufficio camerale.

Mauro Norton Rosati – Linktree