
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 72 del 02.01.2026, ha ribadito il principio per cui la mancata annotazione delle fatture passive nel registro degli acquisti non costituisce un elemento sufficiente a far decadere il diritto alla detrazione dell’IVA. In tal caso tuttavia il contribuente deve riuscire a dimostrare che sussistono le condizioni sostanziali che ne legittimano l’esercizio.