
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 7529 del 25.02.2026, ha nuovamente sottolineato che la carica di legale rappresentante comporta precisi doveri di controllo e vigilanza, anche nell’ipotesi in cui si agisca come semplice prestanome di soggetti terzi che operano quali amministratori di fatto.
Con la sopra richiamata decisione i giudici di legittimità hanno dunque ribadito che l’amministratore di una società, pertanto anche il Presidente di un sodalizio sportivo dilettantistico, è sempre ritenuto responsabile del mancato rispetto delle norme vigenti.