
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 16155/2026, ha confermato che è pienamente legittimo e conforme al diritto dell’Unione Europea l’atto impositivo con cui l’Amministrazione Finanziaria provvede al recupero a tassazione di maggiori ricavi considerandoli non comprensivi di Iva.
A parere dei Giudici di legittimità, l’imposta sul valore aggiunto deve essere applicata sull’intero ammontare dei maggiori proventi accertati, dunque senza applicazione dello scorporo.