
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 150 del 22.07.2026, ha chiarito il trattamento Iva delle prestazioni rese in appalto per la realizzazione della nuova sede istituzionale di un’Associazione di Promozione Sociale (APS).
Esclusa l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% (Opere di urbanizzazione secondaria ex artt. 127-quinquies) e 127-septies, Tabella A, parte III, D.P.R. 633/1972) poiché la sede dell’APS non è qualificabile come “delegazione comunale” ai sensi dell’art. 16 D.P.R. 380/2001.
Nella fattispecie infatti l’APS, soggetto di diritto privato dotato di autonomia e proprie finalità statutarie, non può essere considerata una struttura amministrativa decentrata di un Ente Locale.
L’Amministrazione Finanziaria riconosce invece l’applicabilità dell’aliquota del 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies) sul piano della tipologia edilizia dell’intervento in quanto, dal permesso di costruire, l’opera risulta qualificata come “ristrutturazione edilizia” ex art. 3, c. 1, lett. d) D.P.R. 380/2001.