LA RESPONSABILITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LA RESPONSABILITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 7529 del 25.02.2026, ha nuovamente sottolineato che la carica di legale rappresentante comporta precisi doveri di controllo e vigilanza, anche nell’ipotesi in cui si agisca come semplice prestanome di soggetti terzi che operano quali amministratori di fatto.

Con la sopra richiamata decisione i giudici di legittimità hanno dunque ribadito che l’amministratore di una società, pertanto anche il Presidente di un sodalizio sportivo dilettantistico, è sempre ritenuto responsabile del mancato rispetto delle norme vigenti.