IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

UN'OPPORTUNITA' PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

UN'OPPORTUNITA' PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Cosa significa e come ottenerlo

Le Associazioni si suddividono in due grandi categorie, a seconda che abbiano ottenuto il cosiddetto “riconoscimento”.

Nelle ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE, OVVERO SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA, non vi è una vera e propria separazione tra il patrimonio degli associati e quello dell’ente, poiché delle obbligazioni contratte dall’ente rispondono il fondo comune e personalmente e solidalmente tra loro le persone che hanno agito in nome e per conto. Ciò significa che per i legali rappresentanti delle associazioni, ed eventualmente anche per gli altri membri del Consiglio Direttivo, vale la responsabilità personale e diretta per tutte le sanzioni tributarie amministrative, oltre che per le sanzioni penali.

Nelle ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE, OVVERO CON PERSONALITÀ GIURIDICA, l’autonomia patrimoniale è perfetta in quanto l’ente ha un proprio patrimonio del tutto separato e distinto da quello personale dei singoli associati. Tale status comporta che i creditori della persona giuridica possono agire esclusivamente sul patrimonio dell’ente e non possono mai rivalersi, in nessun caso, sul patrimonio dei singoli associati.

Con l’entrata in vigore del DPR n. 361/00 è stata rinnovata e semplificata l’intera disciplina del riconoscimento della personalità giuridica. Tale decreto prevede che il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola Regione, è determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa Regione. Solo nel caso in cui l’attività dell’ente non si esaurisce nell’ambito della Regione, il riconoscimento della personalità giuridica si ottiene mediante l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso le Prefetture (c.d. “riconoscimento nazionale”).

Devono quindi richiedere il riconoscimento della personalità giuridica alla Regione ove hanno sede legale, quelle associazioni, anche sportive, le cui finalità associative si esauriscano per intero in ambito ed a livello regionale.

La documentazione necessaria per ottenere, da parte della Regione del Veneto, l’iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, è la seguente:

1.       Domanda in bollo indirizzata al Presidente della Giunta Regionale del Veneto c/o Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti (Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 VENEZIA), sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente, contenente:

­          l’indicazione, anche sintetica, degli scopi;

­          la sede legale;

­          il Codice Fiscale/Partita IVA;

­          l’entità del patrimonio iniziale conferito;

­          l’ambito territoriale di operatività;

­          il recapito per tutte le eventuali e successive comunicazioni;

­          l’ elenco della documentazione allegata all’istanza.

2.       Una copia autentica dell’atto pubblico registrato di costituzione dell’Ente e del relativo Statuto, in bollo. Nell’ipotesi in cui siano state apportate delle modifiche statutarie, deve essere prodotta anche una copia autentica (in bollo, salvo esenzioni) del Verbale notarile redatto per atto pubblico registrato relativo all’approvazione delle modifiche apportate, con allegato lo Statuto aggiornato. Nell’ipotesi in cui, l’Associazione sia stata costituita con scrittura privata, ai fini del riconoscimento deve ricostituirsi con atto pubblico; in tal caso deve essere prodotta una copia autentica del Verbale notarile di ricostituzione dello stesso in forma di atto pubblico registrato, nonché dello Statuto vigente che ne costituisce parte integrante.

3.       Relazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, sulla situazione patrimoniale e finanziaria, descrittiva anche degli elementi costitutivi il fondo di dotazione dell’Ente, nonché dei mezzi finanziari con i quali si intende provvedere al raggiungimento dei fini istituzionali. Il fondo di dotazione iniziale, che dovrà risultare nell’atto costitutivo, deve essere costituito da un deposito monetario non inferiore a € 15.000,00 di cui € 4.500,00 destinati a costituire il “fondo patrimoniale di garanzia”, indisponibile e vincolato a garanzia dei i terzi che instaurino rapporti con l’Ente.

Nel fondo di dotazione iniziale, oltre al deposito monetario, potranno essere conferiti anche beni immobili, beni mobili registrati o beni mobili, titoli e/o azioni, soggetti a valutazione autonoma da parte dell’Amministrazione.

4.       Relazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, sull’attività che svolgerà l’Ente e, se si tratta di Associazione di fatto già operativa, anche su quella già svolta nel passato.

5.       Se si tratta di Associazione di fatto già operativa, l’indicazione del numero dei soci e una copia dei documenti contabili approvati relativi agli ultimi due anni (bilanci consuntivi/preventivi), debitamente sottoscritti dal legale rappresentante e accompagnati dalla relazione dell’Organo di Revisione Contabile, se già previsto.

6.       Se già nominati e non indicati con la rispettiva carica nell’atto pubblico, originale o copia autentica, in carta libera, dei Verbali e/o degli Atti relativi alla nomina e alla attribuzione della carica dei componenti l’Organo di Amministrazione e delle loro eventuali sostituzioni, nonché la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da produrre in ogni caso a completamento dei dati contenuti negli atti prodotti.

7.       Fotocopia di un documento d’identità del legale rappresentante, in corso di validità.

8.       Certificato di iscrizione al Registro C.O.N.I. per le Associazioni Sportive Dilettantistiche.