L'AdE ribadisce la corretta gestione dei rimborsi

Gli Sportivi Dilettanti ed i rimborsi chilometrici

Gli Sportivi Dilettanti ed i rimborsi chilometrici
Risoluzione n. 38 dell'11 aprile 2014

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 38/E dell’11 aprile 2014, ha ribadito alcuni basilari concetti in tema di gestione dei rimborsi chilometrici assegnati agli “Sportivi Dilettanti”, argomento questo, la cui applicazione non di rado trae in inganno i Dirigenti Sportivi.

Preliminarmente si ricorda che l’art. 67, comma 1, lettera m del TUIR, prevede un regime speciale di tassazione (di favore) per le seguenti somme ricomprese tra i redditi diversi:

-        Indennità di trasferta;

-        Rimborsi forfetari di spesa;

-        Premi e compensi;

-        Compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale.

Il successivo art. 69, comma 2, sempre del T.U.I.R., e l’art. 25 della Legge 133/99., al riguardo dispongono che per i soggetti erogatori tali somme:

-        Fino ad euro 7.500,00 annui per ciascun percipiente NON DEVONO OPERARE alcuna ritenuta fiscale;

-        Sulla parte imponibile che eccede euro 7.500,00 annui e fino ad euro 28.158,28 (quindi sugli ulteriori euro 20.658,28) devono operare una ritenuta a titolo di imposta (definitiva) pari alla prima aliquota IRPEF (attualmente 23%) maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’IRPEF (regionale e comunale);

-        Sulla parte eccedente l’importo di euro 28.158,28, devono operare una ritenuta a titolo di acconto corrispondente sempre alla prima aliquota degli scaglioni IRPEF (come detto, 23%) e sempre maggiorata dalle addizionali di compartecipazione.

Le categorie destinatarie di questo trattamento di “favore” sono, a titolo esemplificativo,

● atleti

● allenatori

● giudici di gara

● commissari speciali

● istruttori

● massaggiatori non professionali

● addetti “non professionali” alla manutenzione degli impianti (manti erbosi, campi da tennis, bocce, ecc.)

● accompagnatori

● collaboratori amministrativo – gestionali

● dirigenti sportivi o comunque figure con funzioni di rappresentanza dell’associazione

Il citato art. 69, comma 2,  stabilisce dunque che SONO IN OGNI CASO esclusi da tassazione i rimborsi di spese documentate in modo analitico (e non forfetario !) relative al VITTO, ALLOGGIO, AL VIAGGIO, AL TRASPORTO sostenute in occasione di prestazioni effettuate FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE (sono questi i cosiddetti rimborsi a piè di lista) e i RIMBORSI CHILOMETRICI.

Come ricordato all’inizio di questo articolo, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 38/E dell’11 aprile 2014 (vedi allegato) ha ribadito, in particolare, che le INDENNITA’ CHILOMETRICHE possono considerarsi quali rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell’attività sportivo dilettantistica mediante un proprio mezzo di trasporto; dette indennità, dunque:

-        Non concorrono a formare il reddito se le spese sono documentate e sostenute in occasione di prestazioni effettuate FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE;

-        Viceversa, se le prestazioni sono effettuate all’interno del territorio comunale , o comunque se le spese non sono adeguatamente documentate, le indennità chilometriche rientrano nella disciplina di cui ai citati artt. 67/69 e quindi non concorrono alla formazione del reddito ma solo fino alla no tax area di 7.500,00 euro, tenuto conto di eventuali altre indennità, rimborsi forfetari, premi o compensi percepiti.

Viene inoltre precisato, cosa che chi ha frequentato i corsi di formazione e/o aggiornamento organizzati dallo Studio scrivente ben sa, che le indennità chilometriche , per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie e frutto di un soggettivo accordo fra le parti, ma devono essere quantificate sulla scorta del veicolo utilizzato dal percettore ed alla distanza percorsa, utilizzando le tabelle elaborate dall’ACI e disponibili sul sito web www.aci.it.

Tuttavia, la precisazione di maggior rilievo, contenuta nella Risoluzione dell’ADE è quella riguardante la corretta individuazione del “territorio comunale di riferimento” al fine di qualificare la trasferta come eseguita fuori o all’interno del territorio comunale.

Nel confermare l’orientamento già assunto dal Ministero delle Finanze con Circolare n. 27/86 l’Agenzia ribadisce che:

-        Il “territorio comunale di riferimento” è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto percipiente l’indennità chilometrica;

-        Non assume, invece, a tal fine, la sede dell’ente (associazione) erogatore l’indennità

Ciò significa che se la sede di effettuazione delle prestazioni sportivo dilettantistiche è situata a Verona, avremo:

-        Se l’atleta o l’istruttore risiedono o hanno dimora abituale nel Comune di Verona e per recarsi agli allenamenti percepiscono indennità chilometriche debitamente documentate, LE STESSE FANNO CUMULO CON I COMPENSI e generano obblighi sia in capo al soggetto percettore (eventuale indicazione nel modello 730 o UNICO) sia in capo al soggetto erogatore (indicazione nel modello 770 anche per cifre inferiori alla soglia dei 7.500,00 euro);

-        Se , invece, l’atleta o istruttore risiedono o hanno dimora abituale in Comune diverso da Verona, (anche se limitrofo), e per recarsi agli allenamenti percepiscono indennità chilometriche debitamente documentate, le stesse vanno considerate autonomamente rispetto ai compensi ex artt. 67/69 del T.U.I.R. e NON GENERANO ALCUN OBBLIGO DICHIARATIVO né in capo al percettore né in capo al soggetto erogatore.

E’ pertanto fortemente consigliabile, all’atto della sottoscrizione dell’accordo di prestazioni sportivo dilettantistiche con l’atleta/istruttore,  evidenziare:

-        Marca e modello dell’autovettura utilizzata dall’atleta/istruttore;

-        Utilizzo delle tabelle ACI per la valorizzazione delle indennità chilometriche;

-        Obbligo, da parte dell’atleta/istruttore, in caso di variazioni del domicilio, di comunicarlo all’associazione con modalità e termini definiti.

Quanto sopra al fine di evitare contestazioni in sede di verifica che potrebbero avvenire in epoca successiva, magari quando l’istruttore non è più rintracciabile !