Percentuale unica di detrazione per pubblicitĂ  e sponsorizzazioni ?

SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: FRA SPERANZE E AMARE CERTEZZE

SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: FRA SPERANZE E AMARE CERTEZZE

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi venerdì 20 giugno alle ore 10.45 a Palazzo Chigi, ha esaminato, in via preliminare il Decreto Legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell’art. 7 della delega di cui alla legge n. 23 dell’11 marzo 2014; il provvedimento passa ora al vaglio delle commissioni parlamentari competenti per il prescritto parere, poi tornerà all’esame del Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva.

Il decreto legislativo, contiene, tra l’altro, l’introduzione della percentuale unica di detrazione nella misura del 50% sia per le prestazioni di pubblicità che per le sponsorizzazioni effettuate dalle associazioni in regime 398/91.

Come noto, attualmente è previsto un regime forfettario di determinazione dell’IVA in base al quale la detrazione è stabilita nella misura del 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili per incassi per prestazioni pubblicitarie , ridotta tuttavia a un decimo per le operazioni di sponsorizzazione.

La norma, ove approvata, dovrebbe consentire di superare l’irrisolto problema della corretta qualificazione delle operazioni di raccolta pubblicitaria/sponsorizzazione, che tanti contenziosi hanno generato in seguito alle ispezione degli Uffici Territoriali SIAE e delle Agenzie delle Entrate.

Per intanto, in attesa della definitiva approvazione, a raggelare gli animi, arriva l’ordinanza del 23 giugno 2014, n. 14252 con la quale, la Sesta Sezione Civile della Cassazione, determina che l’acquisto di uno spazio pubblicitario su un’autovettura da corsa deve essere ricondotto tra le spese di rappresentanza.

L’Agenzia delle Entrate di Bologna, in sede di verifica ad un’Azienda, rideterminava il reddito della contribuente con riguardo a una spesa di alcune miglia di euro relativa all’acquisto di uno spazio pubblicitario su una vettura partecipante al campionato italiano GT.

Per l’Amministrazione Finanziaria, l’onere andava qualificato come spesa di rappresentanza, non come spese pubblicitarie. Dello stesso avviso la CTR di Bologna, che infatti ha confermato la rettifica operata dall’Ufficio, trattandosi di spesa “sostenuta per accrescere il prestigio della ditta, piuttosto che per incrementare le vendite, in considerazione della dimensione e localizzazione della dicitura non visibile per il pubblico presente alla manifestazione”.

Ebbene, l’ordinanza n. 14252/14 condivide le conclusioni del giudice di merito.

Osserva infatti la Suprema Corte che per giurisprudenza costante, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’azienda e a potenziarne la possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle sostenute per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta.

Il criterio discretivo va pertanto individuato “nella diversità, anche strategica, – si legge nell’ordinanza pubblicata ieri – degli obiettivi che, per le spese di rappresentanza, può farsi coincidere con la crescita d’immagine e il maggior prestigio nonché con il potenziamento della possibilità di sviluppo della società; laddove, per le spese di pubblicità o propaganda, di regola, consiste in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, normalmente, concernente la produzione realizzata in un determinato contesto”.

Ebbene, in ragione di tali principi, i giudici della Sesta Sezione Tributaria del Palazzaccio affermano che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti stabiliti dall’articolo 108 del D.P.R. n. 917/1986, “in quanto idonee al più ad accrescere il prestigio dell'impresa, ove il contribuente non provi che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale”.

È dunque corretta la decisione gravata, avendo la CTR Emilia Romagna ricondotto la spesa di sponsorizzazione nell’ambito delle spese di rappresentanza, in perfetta linea con l’indirizzo maggioritario richiamato, a tenore del quale, precisano gli Ermellini, “non assume alcun rilievo la gratuità sottostante alla prestazione in favore di terzi”; con la conseguenza che l’Azienda verificata non potrà dedurre la spesa sostenuta in un unico esercizio ma dovrà ripartirla in 5 annualità, quale spesa, per l’appunto,  di rappresentanza.

Il tutto, con buona pace del comma 8 dell’art.90 della L. n.289/02, il quale  testualmente disporrebbe che:

“Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’art.74, co.2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n.917.”