Uno spiraglio a favore delle Associazioni
SENTENZE FAVOREVOLI DEI MAGISTRATI TRIBUTARI
Iva sugli acquisti - prevalenza della sostanza sulla forma
Come noto, in forza dell’adozione del regime forfetario di cui alla Legge 398/91 le Associazioni, Sportive e non, sono esonerate dalla registrazione delle fatture di acquisto potendosi limitare a conservarle dopo averle numerate progressivamente; sulla convenienza e sull’opportunità di dotarsi comunque del registro degli Acquisti ci siamo più volte espressi in occasione dei Convegni ai quali lo Studio scrivente ha partecipato e/o organizzato.
Il primo importante problema che scaturisce da siffatto comportamento è quello del mancato riconoscimento della rivalsa IVA sugli acquisti commerciali per quelle Associazioni nei confronti delle quali, per svariati motivi, viene accertata la decadenza dai benefici previsti dalla forfetizzazione ex lege 398.
I Giudici Tributari, negli ultimi mesi, sono intervenuti fornendo indicazioni precise su alcuni temi tuttora causa di contenziosi aperti, ed inaspettatamente favorevoli alle Associazioni accertate.
Da ultimo (sentenza n. 1438/07/2014 depositata il 17/7/2014) la Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha sancito il “diritto dell’associazione sportiva dilettantistica alla detrazione dell’IVA già assolta nella misura risultante dalle scritture contabili acquisite con conseguente rideterminazione dell’entità delle somme dovute e con conseguente rideterminazione dell’importo dell’avviso di accertamento”; ove tale decisione non fosse impugnata in Cassazione, si creerebbe un precedente di grande valenza.
Pure la Commissione Provinciale di Alessandria (sez. 1 sentenza n. 181 del 18/6/2014) si era espressa nel senso di dire che “l’Ufficio (Agenzia delle Entrate, n.d.r.) ha errato nell’omettere di detrarre l’IVA assolta sugli acquisti effettuati e di cui l’Associazione ha fornito la prova attraverso l’esibizione delle relative fatture di acquisto”;…………”si tratta”, prosegue la sentenza, “di un errore dell’Associazione ma lo stesso non può influire sulla veridicità dei documenti contabili esibiti e che non sono stati contestati dagli accertatori”.
Sul punto vedi anche la sentenza n. 11168 del 21/5/2014 della V Sezione della Cassazione che in tema di omessa redazione su supporto cartaceo del registro degli acquisti afferma che “il contribuente non può essere privato del diritto alla restituzione (o al rimborso) della eccedenza di imposta versata all’erario atteso che il meccanismo di rivalsa IVA non può essere disatteso laddove sia possibile al contribuente fornire la prova (anche con mezzi diversi dalle scritture contabili, n.d.r.) della sussistenza dei presupposti di diritto sostanziale che legittimano il soggetto passivo al recupero di quanto versato in eccedenza”.
Sempre emesse nei mesi estivi salutiamo con soddisfazione le sentenze della Commissione Tributaria Regionale di Milano (n. 2048 del 16/4/2014 e n. 4157 del 25/7/2014); con la prima (si parla di applicabilità delle agevolazioni ex art. 148 de T.U.I.R.) la Commissione stabilisce che “la disposizione del TUIR in esame non impone certo, come sembra ritenere l’Agenzia delle Entrate, la introduzione negli Statuti della identica espressione letterale usata dal Legislatore; ciò che rileva è che negli atti suddetti siano presenti disposizioni che perseguano lo stesso identico scopo”; la seconda riguardava invece un accertamento effettuato nei confronti di un circolo di golf in relazione all’assoggettamento all’IVA delle quote versate dai tesserati “non soci” e dai terzi (problema questo che ha fatto versare fiumi d’inchiostro agli Addetti ai Lavori, fra i quali mi ricomprendo); in questo caso la Magistratura Tributaria di secondo grado ha confermato che non si possa escludere dal beneficio della esenzione IVA “la prestazione di servizi consistente nella concessione da parte di un organismo senza fini di lucro, che gestisce un campo da golf e che propone un piano associativo, del diritto di utilizzare il suddetto campo da golf ai visitatori non membri di tale organismo”.
Ovviamente, le sentenze sopra esaminate, che indubbiamente, per le loro autorevoli fonti, rappresentano un punto a favore di quell’approccio sostanziale anziché formale nelle verifiche fiscali, più volte invocato dal comparto dilettantistico non devono trarre in inganno; la forma continua ad essere sostanza e lo sforzo delle Federazioni, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni e dei loro Consulenti deve sempre più essere diretto alla Formazione dei Dirigenti Sportivi consci tutti del fatto che il settore no profit deve essere trattato dal punto di vista amministrativo né più né meno di un’Impresa Commerciale.